Ordinanza n. 2391/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro adottata dallo Sportello per l’immigrazione della Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta rilasciato in favore di un lavoratore straniero. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca era fondata sulla mancata produzione di idonea documentazione relativa all’alloggio e sulla mancata prova del requisito reddituale, individuato nella soglia di 27.000 euro. La ricorrente contestava tali presupposti, ma a sostegno del ricorso aveva prodotto soltanto una comunicazione di cessione di fabbricato quanto all’idoneità alloggiativa e non aveva depositato il certificato di famiglia della datrice di lavoro, necessario per verificare l’eventuale presenza di familiari a carico e, quindi, la corretta applicazione della soglia reddituale. Le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento. Quanto al requisito abitativo, ha rilevato che la comunicazione di cessione di fabbricato prodotta dalla ricorrente non è, di per sé, sufficiente a comprovare l’idoneità dell’alloggio. Quanto al requisito economico, ha osservato che il mancato deposito del certificato di famiglia impediva di verificare la situazione dei familiari a carico della datrice di lavoro; allo stato degli atti, pertanto, non risultava alcun errore dell’amministrazione nell’applicare la soglia di reddito di 27.000 euro. Inoltre, dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate risultava che la ricorrente aveva dichiarato un familiare a carico per gli anni fiscali dal 2022 al 2024. Il TAR ha quindi ritenuto il provvedimento immune dalle censure dedotte e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere le misure richieste.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, sulla base di una valutazione sommaria, le censure non risultino assistite da un apprezzabile fumus di fondatezza.
- La mera comunicazione di cessione di fabbricato non è, di per sé, documentazione sufficiente a dimostrare l’idoneità alloggiativa richiesta nell’ambito del procedimento per il rilascio o il mantenimento del nulla osta al lavoro di uno straniero.
- Quando il requisito reddituale dipende anche dalla presenza di familiari fiscalmente a carico, il richiedente deve produrre la documentazione necessaria a comprovare tale situazione; in mancanza, non è dimostrato l’eventuale errore dell’amministrazione nell’applicazione della soglia reddituale.
- Le risultanze delle verifiche dell’amministrazione presso l’Agenzia delle Entrate possono essere valorizzate, nella fase cautelare, per escludere allo stato degli atti l’erroneità dell’accertamento sul requisito reddituale.
Come è indicizzato
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