Cassazione Penale, Ordinanza n. 08174/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti oltre il termine ultimo di impugnazione. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di due imputati per i delitti di minaccia e danneggiamento. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione tramite il difensore, ma lo facevano il 21 gennaio 2026. La Corte di cassazione ha rilevato che il termine finale per impugnare scadeva l'8 gennaio 2026, poiché la motivazione della sentenza di appello era stata depositata nel termine di 60 giorni indicato in dispositivo. Ha quindi ritenuto tardivo il ricorso. Gli imputati sostenevano, in sostanza, che dovesse operare un termine più lungo per effetto della loro precedente dichiarazione di assenza in primo grado; la Corte ha escluso tale conseguenza, osservando che il giudizio di appello si era svolto in forma cartolare e che non risultava una tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., con conseguente inapplicabilità dell'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
Norme richiamate
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso tardivo.
in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
prevede l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare solo nei casi in cui ne ricorrano i presupposti; la Corte ha escluso che fosse applicabile al caso concreto.
la mancata tempestiva istanza di partecipazione al procedimento camerale non partecipato esclude che l'imputato possa beneficiare del regime più favorevole sul termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine finale di impugnazione, e tale tardività può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di appello trattato in forma camerale non partecipata, l'imputato non può considerarsi automaticamente "giudicato in assenza" ai fini del termine per ricorrere per cassazione se non ha presentato tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
- L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non opera quando manchi il presupposto processuale individuato dalla disciplina delle impugnazioni nel rito camerale non partecipato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in presenza di profili di colpa nel ricorso.
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