Cassazione Penale, Ordinanza n. 17781/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato è stato quindi confermato nei suoi effetti, compresa l'affermazione di responsabilità per estorsione e la recidiva già ritenute in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione e gli aveva applicato anche la recidiva. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del concorso nel reato di estorsione, sostenendo che il proprio contributo non integrasse responsabilità penale; con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva, deducendone l'erronea applicazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, secondo la motivazione di merito e la giurisprudenza richiamata, per il concorso di persone nell'estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire al perseguimento dello scopo illecito del soggetto che esercita la pretesa estorsiva, e anche l'intermediario nelle trattative sulla somma estorta risponde del reato se non agisce esclusivamente nell'interesse della vittima per motivi di solidarietà; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valutato la recidiva alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., in concreto, considerando il rapporto tra i fatti e le precedenti condanne e la perdurante inclinazione a delinquere, nonché la mancata estinzione dei reati oggetto di precedenti specifici risultanti dal casellario giudiziale.
Norme richiamate
Il concorso nel delitto di estorsione è integrato dalla coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al conseguimento dello scopo illecito perseguito dall'autore della pretesa estorsiva; anche l'intermediario nelle trattative sulla somma estorta può rispondere del reato, salvo che agisca solo nell'interesse della vittima per solidarietà umana.
La recidiva deve essere valutata in concreto, esaminando il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, senza fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sull'arco temporale di commissione.
Massime di principio
- Nel concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente che il soggetto presti un contributo consapevole e volontario al raggiungimento dell'obiettivo illecito dell'agente principale; non è necessario che egli sia il destinatario della pretesa o il materialmente autore della minaccia.
- L'intermediario che partecipi alle trattative per la quantificazione della somma estorta risponde del concorso in estorsione, salvo prova che il suo intervento sia stato finalizzato esclusivamente a tutelare la vittima e sorretto da ragioni di solidarietà.
- La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto e individualizzato, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., con verifica della capacità indicativa delle pregresse condanne rispetto a una perdurante inclinazione al delitto.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione valutazioni di merito sulla recidiva quando la motivazione del giudice di appello sia logicamente coerente e conforme ai principi di diritto.
- La mancata estinzione dei reati oggetto di precedenti specifici rileva ai fini della conferma della recidiva, se tali precedenti risultano dal casellario giudiziale.
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