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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45277/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che ha applicato la sorveglianza speciale per due anni con obbligo di soggiorno; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza del presupposto della pericolosità generica. Si censura l'inquadramento nella lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (escludendo la lett. b)), ritenendo i precedenti penali insufficienti, non continuativi e non idonei a dimostrare una progressione criminosa; si contesta inoltre la valutazione della misura cautelare relativa ai furti di autovetture e si evidenzia la documentata attività lavorativa come elemento di cessazione della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducono le medesime doglianze già esaminate dalla Corte territoriale, la quale aveva motivatamente rilevato plurimi precedenti e pendenze per reati dal 2019 al 2023, compreso il coinvolgimento in un gruppo per furti di autovetture e una condanna in primo grado del 29/02/2024. La Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui la valutazione della pericolosità richiede "elementi di fatto" non meri indizi e che il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente. Esame della motivazione della Corte territoriale ritenuto adeguato; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b) e lett. c); art. 4, lett. c); artt. 10, comma 3 e 27, comma 2

    La Corte ha applicato i criteri del d.lgs. 159/2011 richiedendo l'accertamento della pericolosità su basi fattuali (non meri indizi) e la sussistenza di una attività delittuosa non episodica che caratterizzi un periodo significativo della vita del soggetto; richiama la tassatività della fase constatativa per l'inquadramento criminologico

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Richiamata per l'effetto di aver escluso l'inciso relativo alla lett. a) e per aver confermato la costituzionalità delle fattispecie di cui alle lett. b) e c), nonché per aver precisato la necessita' di elementi fattuali per la qualificazione della pericolosità generica

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri)

    Principio richiamato: nel settore delle misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato; è ammessa la censura solo per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente

  • Codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di contributo; la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento indicato nel provvedimento

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) occorre l'accertamento di "elementi di fatto" e non di meri indizi: la condotta deve essere non episodica e caratterizzare un arco temporale significativo della vita dell'interessato
  • La documentazione di attività lavorativa non interrompe automaticamente la valutazione della pericolosità: i giudici valutano la continuità e la ripetitività dei reati nel loro complesso
  • In cassazione, nei procedimenti sulle misure di prevenzione, il sindacato è limitato a violazioni di legge o a motivazione inesistente o meramente apparente; le critiche meramente logiche o di valutazione del fatto in genere sono inammissibili
  • La presenza di numerosi procedimenti pendenti e condanne recenti è fortemente valutata come indice di attualità della pericolosità
  • Per impugnare con successo occorre dimostrare specifiche carenze nella motivazione (assenza totale di motivazione) o errori di diritto; contestazioni sulla valutazione delle prove richiedono di solito ricorso nei limiti stretti consentiti o strumenti diversi dalla cassazione
  • Quando si contesta l'utilizzo di misure cautelari come elementi di prova per la prevenzione, è necessario evidenziare che quelle misure non si fondavano su elementi di fatto probatori o che la valutazione probatoria era del tutto assente

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