Cassazione Penale, Ordinanza n. 29972/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 2 ottobre 2025, censurava il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era di contenuto confutativo e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici. Il testo non consente di individuare con certezza il reato presupposto contestato nel giudizio di merito, né ulteriori dettagli fattuali oltre al fatto che la doglianza riguardava esclusivamente la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito abbia già esaminato la questione con motivazione immune da vizi logici o giuridici; non è consentito in cassazione riproporre censure meramente confutative o ripetitive.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in modo confutativo, censure già formulate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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