Cassazione Penale, Sentenza n. 11354/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato tardivo il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6/5/2021. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) illegittimità della procedura 'de plano' con cui la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità per mancata notifica/ comunicazione dell'ordinanza all'imputato e mancanza di contraddittorio; (2) violazione della disciplina della trattazione cartolare (art. 23 d.l. 28/10/2020, n.137) in quanto il dispositivo sarebbe stato comunicato via PEC solo al difensore e non all'imputato, con conseguente impossibilità di conoscere i termini per impugnare; (3) errata applicazione dell'art. 616 c.p.p. (sanzione pecuniaria) e richiesta di riduzione della sanzione considerando la specialità/temporaneità della disciplina.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato a errori materiali o errori di fatto 'percettivi' e non possa sindacare questioni di diritto o valutazioni giuridiche. In particolare: (i) la contestazione della procedura de plano e della mancata notifica non integra l'errore di fatto sanabile con il rimedio, e la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) non richiede il contraddittorio preventivo né la notifica dell'ordinanza; (ii) la censura relativa alla corretta individuazione del dies a quo per il deposito dell'impugnazione è questione di diritto connessa alla trattazione cartolare e non rivivibile con il ricorso straordinario; (iii) la richiesta di riesame circa la sanzione ex art. 616 c.p.p. è una valutazione di diritto/giudizio e non configura errore percettivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario disciplinato da questa norma è riservato agli errori materiali e agli errori di fatto 'percettivi' nella decisione di legittimità; non consente la revisione di valutazioni giuridiche o di merito.
art. 610 cod. proc. pen. (comma 5-bis)
La procedura 'de plano' prevista non richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo né la notifica dell'ordinanza di inammissibilità, pertanto la mancanza di notificazione non rientra nelle ipotesi di errore di fatto sanabili con l'art. 625-bis.
Richiamato in relazione ai principi generali sull'impugnazione e sulle modalità di impugnare le decisioni, ma la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate siano di diritto e non errori percettivi.
La questione relativa alla legittimità e all'entità della sanzione pecuniaria è materia di diritto valutativa; non è possibile rimetterla in discussione mediante il rimedio straordinario per errore di fatto, pertanto la condanna pecuniaria disposta in primo provvedimento è stata confermata nella misura decisa dalla Cassazione precedente.
Richiamato dal ricorrente nella critica sull'applicabilità della sanzione, ma la Corte ha ritenuto che la censura sia di diritto e non emendabile con il rimedio straordinario.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (trattazione cartolare in appello)
La norma disciplina la trattazione cartolare e impone determinati adempimenti di comunicazione del dispositivo; tuttavia, la contestazione della corretta applicazione di tale disciplina configura una questione di diritto relativa al dies a quo e ai termini processuali, non risolvibile con il rimedio per errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali e agli errori di fatto 'percettivi' commessi nella decisione di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di diritto o di merito.
- La procedura 'de plano' (art. 610, comma 5-bis c.p.p.) non impone necessariamente la notifica dell'ordinanza di inammissibilità né un contraddittorio preventivo; la mancata notifica, di per sé, non costituisce automaticamente errore di fatto emendabile con il rimedio straordinario.
- Le doglianze relative alla corretta individuazione del dies a quo per l'impugnazione o alla corretta applicazione della disciplina della trattazione cartolare sono questioni di diritto che devono essere dedotte con i rimedi ordinari (impugnazioni ordinarie) e non con l'azione straordinaria per errore di fatto.
- Le contestazioni sull'applicazione o sull'ammontare di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) richiedono una impugnazione ordinaria: non sono rimesse al sindacato del rimedio straordinario per errore di fatto.
- In casi di comunicazioni via PEC al difensore, è fondamentale monitorare tempestivamente le comunicazioni processuali e, se si ritiene di non essere stati effettivamente informati, adottare i rimedi ordinari entro i termini utili; il ricorso straordinario ex art. 625-bis non sostituisce tali rimedi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →