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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45265/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello del 03/12/2021 che aveva assolto Mirco De Rosa dal reato di ricettazione relativamente a un telefono cellulare. Il Procuratore generale denunciava la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, sostenendo che quest'ultima aveva omesso di considerare circostanze ritenute decisive: la condanna in primo grado della madre (coimputata) che non aveva fatto appello, il fatto che il telefono risultava registrato a nome del primo acquirente e dotato di codice identificativo, l'utilizzo del telefono con una SIM intestata a Mirco De Rosa e la sua contumacia senza spiegazioni, elementi che avrebbero dimostrato la sicura consapevolezza della provenienza delittuosa del bene

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse non consentito in questa sede perché formulato in modo cumulativo e indifferenziato tra i diversi vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), mentre tali vizi sono tra loro alternativi e richiedono specificità. Inoltre la Corte ha evidenziato che il ricorrente, sotto forma apparente di censura motivazionale, in realtà contestava la valutazione di merito delle risultanze probatorie (valutazione riservata al giudice di merito) e non la relazione tra motivazione e decisione. Per questi motivi la Cassazione non è entrata nel merito e ha respinto il ricorso come inammissibile

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    I vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) devono essere dedotti con specificità e sono in rapporto di alternatività; non possono essere cumulativamente invocati in modo indifferenziato

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (massime richiamate)

    Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 Onofri; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020 Filardo; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Ferri; tra le altre

    Costante orientamento secondo cui la Corte di cassazione controlla il rapporto tra motivazione e decisione e non può riesaminare il materiale probatorio; i motivi attinenti alla motivazione sono eterogenei e non cumulabili in riferimento allo stesso segmento motivazionale

  • Principio di divieto di riesame del merito da parte della Cassazione

    richiamato in diverse decisioni citate nella sentenza

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale giudice con una diversa ricostruzione fattuale o una diversa lettura dell'attendibilità delle prove

Massime di principio

  • In cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: indicare in modo chiaro e circostanziato se si contesta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, non è permesso formularle cumulativamente e indifferenziatamente
  • Non è possibile usare il ricorso per cassazione come mezzo per un nuovo esame del merito o per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; le critiche devono riguardare la congruenza tra motivazione e decisione
  • Se si contesta l'omissione di un fatto rilevante (es. la condanna di un terzo), occorre dimostrare che quel fatto è stato effettivamente ignorato nella motivazione e che la sua considerazione sarebbe stata decisiva per la decisione; la semplice esistenza del fatto non basta se il giudice ha compiuto una valutazione argomentata
  • La contumacia o il mancato chiarimento da parte dell'imputato non determinano automaticamente l'assunzione della consapevolezza della provenienza delittuosa; occorre una connessione probatoria precisa tra comportamento, elementi oggettivi (es. intestazione, codice identificativo, modalità di trasferimento del bene) e la consapevolezza richiesta dalla fattispecie
  • Nelle impugnazioni è strategico distinguere tra vizio della motivazione (competenza della Cassazione) e criticare la valutazione probatoria (competenza del merito): un ricorso che appaia volto principalmente a rimettere in discussione il giudizio di fatto è suscettibile di essere dichiarato inammissibile

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