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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21924/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso articolando tre motivi: (1) violazione di legge relativamente alla qualificazione dei fatti del capo a) ai sensi dell'art. 316‑ter c.p. e alla verifica della soglia di rilevanza (3.999,96 euro) su ciascuna condotta percettiva, deducendo che tre rimborsi residui (530,40; 652,80; 448,80 euro) sarebbero inferiori alla soglia e quindi non penalmente rilevanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata rispetto al rapporto fra condotte prescritte e residue e agli aumenti per continuazione interna ed esterna; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per preclusione, poiché riguardava profili di responsabilità sui quali si era già formato giudicato parziale a seguito della precedente pronuncia di annullamento con indicazione limitata della Corte di cassazione (sentenza n. 46857/2021). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha determinato la pena base per il capo a) in un anno di reclusione e ha applicato aumenti contenuti per continuazione interna (15 giorni per ciascun fatto unificato) e 3 mesi per i fatti del capo b). Il terzo motivo è inammissibile perché i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione erano già stati riconosciuti in primo grado e non erano stati esclusi in appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 316‑ter cod. pen.

    I fatti originariamente contestati sono stati riqualificati ai sensi dell'art. 316‑ter c.p.; la Corte ha però ritenuto inammissibile un riesame relativo alla soglia di rilevanza economica per condotte oggetto di giudicato parziale, per cui il ricorso che ripropone questioni già decise è precluso.

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte ha applicato gli aumenti per continuazione: un incremento minimo per la continuazione interna (con incremento di 15 giorni per ciascun fatto unificato) e aumenti per la continuazione esterna quantificati complessivamente in tre mesi per i fatti indicati.

Massime di principio

  • Se una questione sostanziale è già stata decisa con formazione di giudicato parziale, i motivi che la ripropongono in cassazione sono inammissibili per preclusione: verificare sempre lo stato del giudicato prima di sollevare censure.
  • Per la configurazione della rilevanza penale sotto l'art. 316‑ter c.p. occorre valutare la soglia economica (3.999,96 euro) con attenzione: la giurisprudenza richiede di verificare il superamento della soglia con riguardo alla singola condotta percettiva; tuttavia, se la questione è già stata decisa in precedenti gradi, il ricorso non può riaprire il tema.
  • Nella determinazione della pena d'appello la Corte può fissare la pena al minimo edittale se ritiene sussistenti circostanze che attenuano la responsabilità, applicando poi aumenti per continuazione in misura anche contenuta: le critiche meramente prospettiche senza dimostrare illogicità o incongruenze motivazionali rischiano di essere ritenute infondate.
  • I benefici accessori (sospensione condizionale della pena, non menzione) riconosciuti in primo grado e non espressamente esclusi in grado successivo restano efficaci: impugnazioni che chiedono il loro riconoscimento possono essere inammissibili se il tema è già stato trattato.
  • Richieste di rinvio o di differimento dell'udienza devono essere tempestive e adeguatamente motivate, indicandone l'effettiva impossibilità di sostituzione; richieste tardive o generiche rischiano di essere respinte.

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