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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24298/2020 del 03/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia originava da una verificazione catastale del demanio marittimo con conseguente frazionamento e iscrizione della particella 434 foglio 27 come demanio. Il ricorrente impugnava l'atto catastale contestando la rappresentazione cartografica e il frazionamento illegittimo, chiedendo la variazione dei dati catastali e l'esclusione del bene dal demanio marittimo. La Commissione regionale aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario ritenendo che la questione riguardasse l'accertamento della proprieta e quindi il giudice ordinario; il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del contribuente, ritenendo errata la declaratoria di difetto di giurisdizione operata dal giudice regionale. La Corte ha ricordato che la giurisdizione del giudice tributario si applica quando la contestazione delle risultanze catastali sia finalizzata alla loro variazione anche in funzione della determinazione dei tributi; pertanto la questione va esaminata nel merito dalla Commissione tributaria regionale, che è stata investita nuovamente della causa con rinvio per nuovo giudizio e per le spese. E stato altresì respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia sulla propria legittimazione passiva, dato che parte opponente in materia catastale è l'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2

    La norma delimita la giurisdizione tributaria alle controversie riguardanti intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni quando la controversia abbia natura tributaria; non attribuisce automaticamente al giudice tributario ogni lite che tocchi materie catastali.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f

    Indica l'impugnabilità davanti al giudice tributario degli atti relativi alle operazioni catastali previste dall'art. 2, comma 2, collegando la possibilità di impugnazione alla natura e alla rilevanza tributaria dell'operazione.

  • Cass. Sezioni Unite, giurisprudenza rilevante (es. sentenze nn. 26900/2016, 2950/2016, 19524/2018)

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione di legittimità stabilisce che le controversie che vertono sull'esistenza o estensione del diritto di proprieta e sulla demanialita rientrano, di norma, nella giurisdizione del giudice ordinario; tuttavia quando la contestazione delle risultanze catastali mira alla loro variazione con diretta incidenza tributaria la giurisdizione spetta al giudice tributario. I giudizi civili definitivi non escludono automaticamente l'azione davanti al giudice tributario se l'oggetto del gravame tributario e la sua funzione inerente ai tributi restano centrali.

  • d.p.r. n. 684 del 1997, art. 3 (richiamato nel contesto della verificazione demaniale)

    Norme sui procedimenti di aggiornamento della cartografia e degli atti catastali del demanio marittimo, che legittimano l'azione amministrativa impugnata e collocano l'atto nel novero delle operazioni catastali suscettibili di impugnazione.

Massime di principio

  • Distinguere tra litigio sostanziale di proprieta o demanialita (competenza del giudice ordinario) e contestazione di atti catastali con diretta incidenza fiscale (competenza del giudice tributario).
  • La mera inesattezza cartografica o il frazionamento illegittimo possono rientrare nella giurisdizione tributaria se l'impugnazione mira alla variazione dei dati catastali ai fini tributari; la natura e l'obiettivo del petitum sono decisivi.
  • Una pronuncia civile definitiva sull'esistenza della proprieta non esclude automaticamente la via tributaria se il ricorrente chiede la rettifica degli atti catastali che incidono sui tributi; tuttavia inevitabilmente il giudice tributario deve verificare la portata pregiudiziale di eventuali accertamenti civili.
  • La parte contro cui si propone il giudizio tributario e l'amministrazione che ha emanato l'atto catastale; eventuali contestazioni sulla legittimazione passiva vanno valutate in funzione dell'atto impugnato.
  • In casi simili, allegare e far valere le decisioni civili già passate in giudicato e specificare chiaramente che l'oggetto dell'impugnazione e la richiesta di variazione catastale ai fini tributari aiuta il giudice a determinare la corretta competenza.

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