Cassazione Civile, Ordinanza n. 20984/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La decisione impugnata risulta superata dalla successiva revocazione pronunciata dalla CTR Liguria sulla medesima controversia e dalla definizione agevolata intervenuta nel relativo giudizio di legittimità. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento notificato nel 1990 con cui l'ufficio fiscale aveva rideterminato il reddito di un contribuente per l'anno d'imposta 1984, ai fini IRPEF e ILOR, irrogando anche sanzioni per infedele dichiarazione. Dopo un lungo iter davanti agli organi del contenzioso tributario, la questione era giunta in Cassazione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Liguria che, in sede di rinvio, aveva confermato la legittimità dell'accertamento e rideterminato le sanzioni al minimo edittale. Nel testo, però, la Corte non esamina i tre motivi del ricorso perché rileva che la stessa sentenza impugnata è stata successivamente oggetto di revocazione da parte della CTR e che, per effetto della definizione agevolata cui il contribuente ha aderito in altro giudizio, si è determinata la cessazione della materia del contendere anche nel presente processo.
Norme richiamate
sono richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio
è richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
la definizione agevolata prevista dalla legge è indicata come causa della cessazione della materia del contendere nel parallelo giudizio di cassazione e, per identità del provvedimento impugnato, anche nel presente giudizio
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è successivamente rimossa o travolta da un successivo provvedimento avente ad oggetto il medesimo atto, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della controversia relativa al medesimo avviso di accertamento può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione anche nel giudizio ancora pendente sulla stessa pretesa tributaria.
- Quando sopravviene una causa estintiva che rende inutile la pronuncia sul ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.
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