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Ordinanza

Ordinanza n. 773/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna, Sez. I, oggetto di appello cautelare nell’ambito di una procedura di affidamento relativa a servizi elicotteristici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sardegna n. 41/2026, resa nell’ambito della procedura identificata dal CIG B9C89BE796. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la lex specialis o contro l’ordinanza di primo grado. La questione cautelare riguardava l’esistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la riforma della pronuncia cautelare del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare per difetto di circostanze idonee a evidenziare un apprezzabile periculum in mora. Ha rilevato che il termine per la presentazione delle offerte era già scaduto il 25 febbraio 2026, che la lex specialis non aveva effetto escludente nei confronti della società appellante e che appariva implausibile che la procedura potesse giungere all’aggiudicazione prima dell’udienza di merito già fissata dinanzi al TAR per il 25 marzo 2026. Non risultando quindi un pregiudizio cautelare concreto e imminente, l’appello è stato respinto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, la tutela può essere negata quando non siano allegati e dimostrati elementi idonei a configurare un periculum in mora concreto e apprezzabile.
  • La scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determina, di per sé, l’attualità del pregiudizio cautelare, soprattutto quando la lex specialis non abbia carattere escludente nei confronti dell’operatore economico.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando sia implausibile che la procedura amministrativa giunga all’aggiudicazione prima dell’udienza già fissata per la trattazione del merito, poiché il giudizio di merito può intervenire tempestivamente sulla controversia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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