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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23186/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Perugia aveva confermato la condanna dell'imputato per più episodi di furto in abitazione unificati dal vincolo della continuazione. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: con il primo motivo si denunciava carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e al mancato bilanciamento di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo si lamentava la violazione degli artt. 545-bis c.p. e 53 e 58 l. n. 689/1981 per il diniego di una pena sostitutiva, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto approfondire d'ufficio la predisposizione del programma relativo al luogo di esecuzione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata avesse adeguatamente motivato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., valorizzando il valore non irrisorio dei beni sottratti e i pregiudizi ulteriori subiti dalla persona offesa; ha giudicato altresì congrua la motivazione sulla recidiva, fondata su un precedente specifico per furto e su ulteriori condanne, sintomatiche di una spiccata propensione a delinquere; infine, ha ritenuto generica la doglianza sulla pena sostitutiva, osservando che il diniego non dipendeva solo dall'assenza di un programma, ma soprattutto dall'inidoneità della misura a realizzare la finalità rieducativa e a neutralizzare il rischio di recidiva, in considerazione dei precedenti penali recenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore del bene sottratto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa; non rileva la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere oggetto di bilanciamento con la recidiva, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta formulata in modo criptico e priva di effettiva specificità.

  • art. 545-bis c.p.

    Il motivo è stato ritenuto generico perché il diniego della pena sostitutiva non dipendeva solo dalla mancata elaborazione del programma, ma anche e soprattutto dalla valutazione di inidoneità della misura alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.

  • art. 53 l. n. 689 del 1981

    Richiamato con gli artt. 545-bis c.p. e 58 l. n. 689/1981 in relazione alle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 58 l. n. 689 del 1981

    Richiamato con gli artt. 545-bis c.p. e 53 l. n. 689/1981 in tema di pene sostitutive.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio oggettivamente lievissimo; la valutazione non può arrestarsi al solo valore del bene sottratto, ma deve considerare anche gli effetti ulteriori subiti dalla persona offesa.
  • La capacità economica della vittima di sopportare il danno non è un criterio rilevante per concedere l'attenuante del danno di speciale tenuità.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice valorizzi un precedente specifico recente e un quadro complessivo di ulteriori condanne, da cui emerga una significativa propensione a delinquere.
  • La censura sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche deve essere specifica e intellegibile; doglianze formulate in modo oscuro o contraddittorio sono inidonee a fondare l'annullamento.
  • Il diniego di una pena sostitutiva non è censurabile se si fonda non solo su profili organizzativi o sul programma di esecuzione, ma soprattutto sulla prognosi di inefficacia rieducativa e sul concreto rischio di recidiva desunti dai precedenti dell'imputato.
  • In cassazione, il motivo che non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata è generico e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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