Cassazione Penale, Ordinanza n. 35562/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 31 marzo 2026, che aveva revocato l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. La revoca era stata disposta in seguito a due denunce per condotte minacciose: una riguardava la nuora, persona offesa in un procedimento per maltrattamenti, e sarebbe avvenuta pochi giorni prima di un’udienza dibattimentale allo scopo di indurla a ritrattare le accuse; l’altra riguardava il dipendente di un centro scommesse ed era riferita a una vicenda diversa. Il ricorrente ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti e ha censurato la mancata considerazione della remissione di querela della nuora e delle sue successive dichiarazioni con cui avrebbe ammesso di avere mentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la remissione di querela era intervenuta nell’ambito di un accordo tra le parti e che il Tribunale di sorveglianza aveva già valutato tale circostanza, ritenendola non decisiva perché maturata in un contesto di reiterate pressioni esercitate sulla donna dal nucleo familiare del condannato. Le dichiarazioni della nuora invocate nel ricorso erano successive all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza e non potevano quindi essere prese in considerazione da quel giudice. In ogni caso, rimaneva la distinta condotta minacciosa denunciata dal dipendente del centro scommesse, non specificamente contestata nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
la revoca della misura dell’affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma individua la misura alternativa la cui revoca era stata disposta dal Tribunale di sorveglianza; la decisione della Corte non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso che si risolva nella proposta di una diversa ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di sorveglianza, senza individuare una specifica carenza giuridica o motivazionale della decisione.
- Il giudice non può essere censurato per non avere considerato dichiarazioni rese dopo l’udienza in cui ha deciso, poiché tali dichiarazioni non erano allora disponibili.
- La remissione di querela intervenuta in un contesto di pressioni sulla persona offesa, anche se collegata a un accordo tra le parti, non impone di per sé di escludere la rilevanza delle condotte ai fini della revoca della misura alternativa, quando il giudice di sorveglianza abbia già valutato la circostanza e le pressioni.
- La presenza di un’autonoma condotta posta a fondamento della revoca, non specificamente contestata dal ricorrente, può restare comunque rilevante rispetto alla decisione impugnata.
Come è indicizzato
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