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Ordinanza

Ordinanza n. 1317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento limitativo della libertà di circolazione, riferito a un’ampia area del Comune di residenza e a una pluralità di attività, per una determinata durata temporale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario della misura)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Piemonte che aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assistiti da significativi elementi di fondatezza, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado. In particolare, sono stati ravvisati profili di violazione del principio di proporzionalità: la prognosi di pericolosità, così come formulata dall’amministrazione e riferita a caratteristiche della personalità non collegate a specifici contesti territoriali o funzionali, potrebbe rendere la misura inadeguata per difetto, poiché gli episodi da prevenire potrebbero verificarsi anche al di fuori dell’area interessata dal divieto. Al contempo, la misura appariva sproporzionata per eccesso rispetto alle esigenze preventive dichiarate, in ragione dell’ampiezza dell’area, della vastità delle attività coinvolte e della durata temporale. Il provvedimento risultava inoltre esposto a eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. L’appellante ha dedotto anche un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla significativa limitazione della libertà di circolazione nel Comune di residenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Piemonte, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Non ha disposto direttamente la sospensione definitiva del provvedimento, ma ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce dei profili di difetto di proporzionalità e di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, diversamente dal primo giudice, poiché l’esecuzione della misura comportava una significativa e concreta limitazione della libertà di circolazione dell’interessato. Ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Una misura amministrativa di prevenzione che limita la libertà di circolazione deve essere proporzionata alle finalità perseguite sotto il profilo dell’idoneità, della necessità e dell’estensione concreta del divieto.
  • La prognosi di pericolosità posta a fondamento di una misura limitativa non può essere formulata in termini meramente personali e astratti, quando la misura sia delimitata territorialmente o funzionalmente: occorre una coerente relazione tra i rischi da prevenire e l’ambito oggettivo del divieto.
  • Una misura può risultare sproporzionata per eccesso quando coinvolga un’area eccessivamente ampia, una pluralità non necessaria di attività o una durata temporale non giustificata dalle esigenze preventive accertate.
  • In sede cautelare, la significativa limitazione della libertà di circolazione derivante dall’esecuzione di un provvedimento amministrativo può integrare un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando emergano profili di sproporzione e di sviamento dalla causa tipica, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ordinando all’amministrazione il riesame della fattispecie entro un termine, anziché sostituirsi all’amministrazione nella valutazione preventiva.
  • L’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ricorre quando il potere amministrativo, pur formalmente esercitato per una finalità prevista dall’ordinamento, sia concretamente utilizzato con modalità non coerenti con quella finalità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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