Cassazione Civile, Ordinanza n. 27617/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto ha impugnato davanti al Tribunale di Bologna un avviso di addebito emesso dall'INPS, chiedendone in via principale la nullità e, in subordine, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa contributiva. Il Tribunale ha accolto il ricorso; l'INPS ha appellato e la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello. In cassazione l'INPS ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 30, commi 1, 4 e 14, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, e dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica dell'avviso di addebito eseguita a mezzo raccomandata A/R, perfezionata mediante consegna al domestico per irreperibilità relativa del destinatario, solo perché non era stata inviata una ulteriore raccomandata informativa della notifica avvenuta a mani del domestico. Tale erronea valutazione aveva inciso anche sulla ritenuta ammissibilità dell'opposizione, proposta oltre il termine di 40 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura relativa alla notificazione dell'avviso di addebito, richiamando il più recente orientamento di legittimità secondo cui, per gli avvisi di addebito notificati direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata A/R, si applicano le regole della notifica delle cartelle di pagamento; pertanto, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito presso l'ufficio postale, senza necessità di una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese di lite e di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, commi 1, 4 e 14, d.l. n. 78/2010
La notifica dell'avviso di addebito può avvenire mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; per questa forma di notifica si applicano le regole pertinenti alla notificazione delle cartelle di pagamento.
Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 78/2010, in cui è disciplinata la notifica dell'avviso di addebito.
È la norma richiamata per il termine di 40 giorni per l'opposizione; la sua applicazione è rilevante perché l'eventuale invalidità della notifica inciderebbe sulla tempestività dell'opposizione.
La Corte vi rinvia per aderire alla motivazione del più recente orientamento di legittimità già formatosi sulla questione.
Massime di principio
- Nella notificazione dell'avviso di addebito eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in assenza di recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona secondo le regole proprie della notifica delle cartelle di pagamento, senza che sia necessaria una ulteriore raccomandata informativa dell'avvenuta consegna a soggetto presente presso l'abitazione.
- Il procedimento semplificato di riscossione dei contributi previdenziali segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede formalità ulteriori rispetto a quelle previste per la giacenza e il deposito dell'atto.
- La verifica della ritualità della notifica dell'avviso di addebito è decisiva anche ai fini della tempestività dell'opposizione proposta avverso l'atto, perché l'eventuale invalidità della notifica incide sul decorso del termine di impugnazione.
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