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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45778/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna alla Repubblica francese in esecuzione di mandato d'arresto europeo del 25/09/2024 per reati quali associazione per delinquere, truffa, contraffazione di marchi e autoriciclaggio, sostenendo che: a) ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), la condotta sarebbe stata interamente posta in essere in Italia e dunque si sarebbe dovuto rifiutare la consegna; b) ai sensi della lett. b) dello stesso art. 18-bis, risultava pendente in Italia un procedimento (decreto di perquisizione e sequestro e procedimento iscritto al n. 11244/24 r.g.n.r.) per gli stessi fatti, sicché la consegna doveva essere negata. Il ricorso contesta quindi l'interpretazione della Corte d'appello circa i presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis, comma 1 (sia lett. a) sia lett. b)), non è sufficiente la sola possibilità o la mera prospettazione di un interesse nazionale: è richiesto un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (ossia l'esercizio dell'azione penale o, quanto meno, l'emissione di un'ordinanza cautelare personale). Nel caso concreto non risultava che l'autorità giudiziaria italiana avesse esercitato l'azione penale né avesse adottato provvedimenti cautelari personali a carico dell'Amodeo, per cui non poteva operare il rifiuto della consegna. Conseguentemente la consegna alla Francia è stata confermata ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 1, legge n. 69/2005 (come modificato dalla legge n. 117/2019 e recepito nel d.lgs. n. 10/2021)

    La disposizione disciplina motivi facoltativi di rifiuto della consegna; la Corte interpreta che tali motivi ricorrano solo se, al momento della richiesta di consegna, sia già emerso un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sul medesimo reato (esercizio dell'azione penale o emissione di provvedimenti cautelari personali). Non è sufficiente la mera commissione di frammenti del fatto o una possibilità astratta di procedere.

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    La Corte richiama l'orientamento della Corte di Giustizia UE secondo cui lo Stato di esecuzione non può rifiutare la consegna basandosi solo su un'astratta possibilità di esercitare la giurisdizione nazionale; è necessaria una concreta "presa in carico" dell'azione penale nazionale per giustificare la priorità della giustizia nazionale.

  • Sent. CGUE C-579/15

    Conferma il principio che la mera possibilità di competenza nazionale non autorizza il rifiuto della consegna: serve un atto concreto dall'autorità nazionale che dimostri la presa in carico del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata nella sentenza per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per invocare il rifiuto facoltativo della consegna per parziale o totale commissione del reato in Italia (art. 18-bis lett. a) è necessario documentare un effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale: la sola indicazione che parti della condotta si sono svolte in Italia non basta.
  • Per il rifiuto per pendenza di procedimento nazionale (art. 18-bis lett. b) occorre che esista un procedimento "in corso" inteso come esercizio dell'azione penale o, almeno, l'adozione di un provvedimento cautelare personale; semplici indagini, iscrizioni a ruolo o atti cautelari non personali non garantiscono il rifiuto.
  • L'autorità italiana intenzionata a prioritizzare la propria giustizia deve concretamente "prendere in carico" il caso (es. esercitare l'azione penale, emettere misure cautelari personali) altrimenti la consegna non può essere negata, per evitare il rischio di impunità (orientamento CGUE).
  • In presenza di notizie di indagini parallele, è necessario verificare formalmente lo stato degli atti (iscrizione, esercizio dell'azione, provvedimenti cautelari) e, se necessario, acquisire informazioni supplementari dall'autorità giudiziaria italiana prima di decidere sulla consegna.
  • Per la difesa, la mera produzione di atti investigativi o di decreti di perquisizione/sequestro non è automaticamente sufficiente a impedire la consegna: meglio documentare provvedimenti che dimostrino la presa in carico effettiva del procedimento da parte dell'autorità italiana.

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