Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5173/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del daspo; si censura la violazione dell'art. 6 legge n. 401/1989 perché la condotta contestata (la sottrazione di due peluche in un autogrill) sarebbe mero furto non riconducibile a fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e priva del "quid pluris" di violenza o intimidazione; si deduce inoltre difetto di motivazione del provvedimento rispetto alle ragioni di necessità e urgenza e mancato esame della memoria difensiva

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la legittimità del provvedimento del Questore così com'era stato convalidato dal G.I.P. La Corte ha ritenuto che il daspo fosse applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge 401/1989, perché la condotta di Salustri è avvenuta immediatamente dopo la partita di Empoli ed è stata parte di azioni predatorie collettive con efficacia intimidatoria e pericolo per la sicurezza pubblica; la decisione ha valorizzato anche la recidiva e precedenti denunce del ricorrente. Vengono confermati gli oneri a carico del ricorrente: pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    Il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato nei confronti di soggetti rientranti in quattro tipologie (lettere a-d), comprendenti sia condotte commesse "in occasione o a causa" di manifestazioni sportive sia il daspo "fuori contesto" per soggetti con qualificata pericolosità sociale

    La Corte interpreta "in occasione o a causa" in senso ampio, comprendendo anche atti realizzati non durante la gara ma strettamente connessi da un rapporto di immediata e univoca causalità (es. azioni collettive compiute subito dopo la trasferta sportiva)

  • codice di procedura penale, art. 616

    Onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento

    Base normativa per condanna alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13-06-2000

    Richiamata nella motivazione della sentenza

    Richiamo utilizzato per i criteri di valutazione della condanna pecuniaria/ammende; la Corte di cassazione applica un equo rendimento in favore della Cassa delle ammende quando non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il daspo può essere legittimamente applicato anche per atti commessi non durante la gara ma immediatamente collegati ad essa, se sussiste un nesso di diretta e stretta causalità tra la manifestazione sportiva e la condotta
  • Un furto in luogo pubblico, se inserito in una condotta collettiva e con efficacia intimidatoria (quid pluris), può giustificare misure preventive tipiche delle ipotesi connesse alle manifestazioni sportive
  • La recidiva e precedenti denunce del soggetto rafforzano il giudizio di pericolosità e la legittimità dell'applicazione del daspo
  • Le censure che sollecitano rivalutazioni di merito o interpretazioni alternative della stessa fattispecie difficilmente prosperano in sede di legittimità se la motivazione del provvedimento non è illogica
  • Le doglianze su presunti vizi di motivazione vanno specificamente dimostrate: il mancato recepimento di una memoria difensiva è superabile se il giudice ha comunque fornito argomentazioni non illogiche sulle ragioni della misura
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato a pagare spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.