Cassazione Penale, Sentenza n. 5173/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del daspo; si censura la violazione dell'art. 6 legge n. 401/1989 perché la condotta contestata (la sottrazione di due peluche in un autogrill) sarebbe mero furto non riconducibile a fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e priva del "quid pluris" di violenza o intimidazione; si deduce inoltre difetto di motivazione del provvedimento rispetto alle ragioni di necessità e urgenza e mancato esame della memoria difensiva
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la legittimità del provvedimento del Questore così com'era stato convalidato dal G.I.P. La Corte ha ritenuto che il daspo fosse applicabile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge 401/1989, perché la condotta di Salustri è avvenuta immediatamente dopo la partita di Empoli ed è stata parte di azioni predatorie collettive con efficacia intimidatoria e pericolo per la sicurezza pubblica; la decisione ha valorizzato anche la recidiva e precedenti denunce del ricorrente. Vengono confermati gli oneri a carico del ricorrente: pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato nei confronti di soggetti rientranti in quattro tipologie (lettere a-d), comprendenti sia condotte commesse "in occasione o a causa" di manifestazioni sportive sia il daspo "fuori contesto" per soggetti con qualificata pericolosità sociale
La Corte interpreta "in occasione o a causa" in senso ampio, comprendendo anche atti realizzati non durante la gara ma strettamente connessi da un rapporto di immediata e univoca causalità (es. azioni collettive compiute subito dopo la trasferta sportiva)
codice di procedura penale, art. 616
Onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento
Base normativa per condanna alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13-06-2000
Richiamata nella motivazione della sentenza
Richiamo utilizzato per i criteri di valutazione della condanna pecuniaria/ammende; la Corte di cassazione applica un equo rendimento in favore della Cassa delle ammende quando non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il daspo può essere legittimamente applicato anche per atti commessi non durante la gara ma immediatamente collegati ad essa, se sussiste un nesso di diretta e stretta causalità tra la manifestazione sportiva e la condotta
- Un furto in luogo pubblico, se inserito in una condotta collettiva e con efficacia intimidatoria (quid pluris), può giustificare misure preventive tipiche delle ipotesi connesse alle manifestazioni sportive
- La recidiva e precedenti denunce del soggetto rafforzano il giudizio di pericolosità e la legittimità dell'applicazione del daspo
- Le censure che sollecitano rivalutazioni di merito o interpretazioni alternative della stessa fattispecie difficilmente prosperano in sede di legittimità se la motivazione del provvedimento non è illogica
- Le doglianze su presunti vizi di motivazione vanno specificamente dimostrate: il mancato recepimento di una memoria difensiva è superabile se il giudice ha comunque fornito argomentazioni non illogiche sulle ragioni della misura
- Chi propone ricorso manifestamente infondato può essere condannato a pagare spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende
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