Cassazione Penale, Sentenza n. 35374/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16/04/2021 sostenendo che il giudice di primo grado, pur avendo condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 4 del d.lvo 10 marzo 2000, n. 74 (evasione IVA 2011 per 85.339,22 euro), aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo (confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato), anche in assenza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. La Corte ha precisato che la confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria in caso di condanna per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, salvo che il profitto appartenga a soggetto estraneo, e che la Corte di appello dovrà preliminarmente verificare la possibilità di procedere alla confisca diretta e, solo se questa non sia possibile per la mancanza nella disponibilità del reo del profitto, procedere alla confisca per equivalente.
Norme richiamate
d.lvo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
reato di evasione fiscale per aver indicato nella dichiarazione IVA elementi attivi inferiori al reale (anno 2011)
Individua il fatto-reato contestato e la responsabilità penale per evasione fiscale; usato come titolo di reato per la condanna di Bonaccorta.
d.lvo 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
in caso di condanna deve essere disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato anche qualora non sia stato preventivamente disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca
La Corte ha interpretato la norma come obbligatoria: ad ogni sentenza di condanna per i delitti del d.lgs. n. 74/2000 deve seguire la confisca del profitto o, se impossibile direttamente, la confisca per equivalente, salvo che il profitto appartenga a terzi estranei al reato.
applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento o applicazione della pena su richiesta)
Richiamato per precisare che l'obbligo di confisca opera sia in caso di sentenza di condanna sia in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quando il fatto rientri nei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Massime di principio
- Quando il giudice pronuncia condanna per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, deve prevedere la confisca del profitto o, se la confisca diretta non è possibile, la confisca per equivalente; l'omissione è motivo di annullamento limitato alla statuizione sulla confisca.
- La confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria anche se non è stato precedentemente disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
- Prima di ordinare la confisca per equivalente la Corte deve verificare l'impossibilità di eseguire la confisca diretta (cioè l'effettiva indisponibilità del profitto nella disponibilità del reo).
- La confisca non va disposta solo se il profitto o il prezzo del reato appartiene a soggetto estraneo alla commissione del reato; in tal caso il giudice deve accertare la titolarità patrimoniale.
- In sede difensiva conviene dimostrare la premessa di terzietà del bene (appartenenza a terzi estranei) o l'impossibilità materiale di recuperare il profitto per limitare o evitare la confisca per equivalente.
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