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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34847/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Incidente di esecuzione volto a ottenere lo "scorporo" (detrazione) di periodi di carcerazione sofferti in relazione a precedenti condanne, unificate in executivis, dalla pena complessiva in esecuzione (anni 10 di reclusione) riconosciuta per reati commessi tra il 28/11/2013 e il 07/12/2013. Il ricorrente ha dedotto che, per effetto del riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), la pena è da considerarsi unica e non frazionabile e che pertanto i periodi di detenzione già espitati dovrebbero essere computati come espiati in relazione alla pena in esecuzione; ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p. (contrasto con artt. 3, 13, 24, 27 Cost.) e, in secondo motivo, ha richiesto il risarcimento per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio che i periodi di detenzione espitati anteriormente alla commissione dei reati in corso di esecuzione non possono essere detratti ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; tale divieto opera anche quando in sede esecutiva sia stata riconosciuta la continuazione e la pena complessiva sia risultata inferiore al cumulo materiale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2014 che hanno respinto la questione di costituzionalità dell'art. 657, comma 4, ritenendo legittimo lo sbarramento temporale per evitare una "riserva di impunità" e per assicurare che la pena segua il reato. Nel merito documentale la Cassazione ha inoltre constatato che i periodi di detenzione che il ricorrente chiedeva di imputare risultano effettivamente espitati prima della commissione degli ultimi reati (es. 28/08/2012-27/09/2012 e 15/01/2002-05/06/2011) e non sono stati confutati con elementi specifici dal ricorrente. Quanto alla richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, la Corte ha ritenuto la domanda inammissibile nel giudizio di esecuzione, ricordando che la riparazione richiede il procedimento ad hoc previsto dagli artt. 315 e 643 e ss. c.p.p. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma vieta di computare, ai fini della detrazione dalla pena in esecuzione, le detenzioni sofferte anteriormente alla commissione del reato per il quale è in corso l'esecuzione; tale limite è finalizzato a garantire che la pena segua e non preceda il reato e ad evitare una "riserva di impunità"; la Corte ha dichiarato la compatibilità costituzionale con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che la continuazione crea un'unicità giuridica fittizia della pena, ma per le questioni di fungibilità e detrazione occorre parcellizzare gli episodi e considerare le date di consumazione di ciascun reato.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel motivo di impugnazione (incidente d'esecuzione/forme di impugnazione); la Cassazione ha ritenuto i rilievi generici e non decisivi per l'accoglimento.

  • art. 654, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Cassazione non ha ritenuto fondati i rilievi relativi a violazioni di detta disposizione, atteso il carattere generico del motivo.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa (sul difetto di motivazione); la Corte ha riscontrato insufficienza probatoria e genericità delle allegazioni del ricorrente.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al secondo motivo (domanda di risarcimento); la Corte ha precisato che il giudizio di esecuzione non è competente per pronunce di riparazione e che tale materia richiede il procedimento ad hoc.

  • artt. 315 e 643 e ss. cod. proc. pen.

    Indicano la disciplina del procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha ricordato che la domanda di riparazione è inammissibile nell'incidente di esecuzione e va proposta con l'azione specifica prevista da queste norme.

  • artt. 629, comma 2, 12, 14 legge n. 497/1974 e art. 7 legge n. 203/1991

    Norme incriminatrici relative ai reati oggetto della condanna in esecuzione; richiamate nel provvedimento impugnato per individuare il periodo di commissione dei reati (28/11/2013-07/12/2013).

  • Cost., artt. 3, 13, 24, comma 4, 27

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; la Corte Costituzionale (sent. n.198/2014) ha ritenuto non fondata la questione e ha confermato la compatibilità dell'art. 657, comma 4, c.p.p. con tali parametri costituzionali.

Massime di principio

  • I periodi di detenzione sofferti anteriormente alla commissione del reato per il quale è in corso l'esecuzione non sono computabili a favore del condannato ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p.; la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente la "traslazione" di periodi di detenzione pregressi sulla pena risultante dalla continuazione: per la fungibilità occorre valutare le date di consumazione di ciascun episodio.
  • In caso di reato continuato, per valutare la detraibilità delle detenzioni è necessario parcellizzare gli episodi e verificare se i periodi di detenzione sono successivi o anteriori alle singole date di consumazione rilevanti.
  • Le doglianze generiche sul punto temporale della detenzione o sulla motivazione del provvedimento di cumulo sono insufficienti: il ricorrente deve fornire elementi documentali e cronologici precisi sulle date di espiazione delle pene e sulle date di consumazione dei reati.
  • La richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione non può essere proposta nel giudizio di esecuzione: richiede l'apposito procedimento di riparazione disciplinato dagli artt. 315 e 643 e ss. c.p.p.
  • Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p. sono nella pratica giurisprudenziale spesso respinte, posto il bilanciamento volto a evitare una 'riserva di impunità' e a garantire che la pena segua il reato.

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