Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02396/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per usura (art. 644 c.p.) per fatti commessi tra il 01/01/2006 e il 31/12/2008. La difesa impugnava per: 1) insufficiente e illogica valutazione dell'attendibilità delle persone offese (soprattutto Ferdinando De Nisi) e mancato vaglio rigoroso nonostante ritrattazioni parziali; 2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 4) c.p.; 3) violazione dell'art. 649 c.p.p. per mancato riconoscimento dell'identità dei fatti rispetto a pregresso processo (Tribunale di Benevento, sent. n. 29/2013) - possibile ne bis in idem; 4) mancato riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.); 5) mancata riduzione della pena nonostante parziale sovrapposizione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi fino al 27/02/2007 (decorso del termine massimo di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.). Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'attendibilità delle vittime e alla sussistenza dell'aggravante speciale ex art. 644, comma quinto, n. 4) c.p., confermando che l'aggravante scatta per il fatto che la vittima esercita attività imprenditoriale e che vi erano elementi che dimostravano la destinazione dei prestiti all'attività del bar. Ha invece ritenuto fondate le censure relative all'art. 649 c.p.p. (identità dei fatti) e al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per le condotte estinte per prescrizione fino al 27/02/2007 e ha annullato con rinvio la sentenza in relazione alla valutazione della procedibilità ex art. 649 c.p.p. e al trattamento sanzionatorio, rimettendo la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio anche sulla eventuale continuazione (previa verifica dell'irrevocabilità della sentenza n. 29/2013 del Tribunale di Benevento).

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    art. 644, comma primo e quinto, n. 4) c.p.

    L'aggravante di cui al comma quinto, n. 4) è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti attività imprenditoriale/professionale; non è necessario che il prestito sia formalmente destinato all'attività, purché emergano elementi che consentano di ritenere nota al creditore la destinazione ai bisogni imprenditoriali.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiede la verifica dell'identità dei fatti già giudicati: l'assenza di confronto formale tra i capi di imputazione può impedire di escludere la formazione del giudicato; il controllo d'appello deve basarsi sul raffronto degli specifici capi d'imputazione e non soltanto sulle dichiarazioni delle persone offese.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati: la Corte dovrà valutare in sede di rinvio se sussista il vincolo di continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza precedente, previa verifica dell'irrevocabilità del giudicato.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Disciplina dei termini di prescrizione: applicando i termini massimi previsti, la Corte ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino al 27/02/2007, non rilevando cause di sospensione del termine.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina della continuazione e delle questioni connesse alla eventuale impugnazione e coordinamento con precedenti sentenze; la Corte ha disposto che la valutazione della continuazione sia effettuata in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e il giudizio motivato del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità.
  • L'aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4) c.p. opera per il solo fatto che la vittima eserciti un'attività economica protetta; non è necessario un collegamento formale tra il prestito e l'attività quando emergono elementi concreti che rendono conoscibile la destinazione dei fondi.
  • Per l'accertamento della identità dei fatti ai fini del divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) è necessario confrontare i capi di imputazione e non solo le dichiarazioni testimoniali: la sola divergenza nelle dichiarazioni può non essere sufficiente a escludere la formazione del giudicato.
  • In presenza di parziale sovrapposizione tra fatti già giudicati e fatti contestati in un nuovo procedimento deve essere valutata la prescrizione, la possibile continuazione e, in caso di sovrapposizione accertata, la riduzione del trattamento sanzionatorio.
  • Il calcolo della prescrizione richiede verifica delle cause di sospensione/interruzione: se il termine massimo è decorso senza sospensioni, le condotte si estinguono e la sentenza va annullata limitatamente a quelle condotte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.