Cassazione Penale, Sentenza n. 28531/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un errore di fatto della Corte di cassazione: sostiene che i difensori avevano richiesto la trattazione orale con atto del 01/08/2022 e che tale richiesta imponeva alla Corte d'appello di disporre la traduzione dell'imputato detenuto (salva rinuncia). Secondo la difesa la Cassazione avrebbe invece ritenuto che la prima richiesta di traduzione fosse stata formulata solo in udienza il 23/09/2022 e avrebbe quindi errato nella lettura degli atti e dei motivi nuovi.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore percettivo nella lettura degli atti da parte della Cassazione ma al più una diversa valutazione di un atto processuale, tipo di censura non sanabile con l'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha osservato che i difensori hanno domandato la traduzione dell'imputato per la prima volta in udienza il 23/09/2022 e che non esisteva alcun atto precedente che comunicasse alla Corte territoriale la volontà dell'imputato detenuto di partecipare in udienza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Viene richiamato come rimedio relativo all'errore di fatto nel giudizio di legittimità: il vizio deve consistere in un errore percettivo nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbia influito sulla decisione, determinando una diversa pronuncia rispetto a quella che si sarebbe adottata in assenza dell'errore.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 29240 del 25/06/2018; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; e altre richiamate)
Sez. 5, n. 29240/2018 Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316/2017 Rv. 271145; Sez. U, n. 37505/2011 Rv. 250527; Sez. 5, n. 28345/2021; Sez. 5, n. 51736/2018; Sez. 5, n. 28749/2017; Sez. 3, n. 35509/2007
La giurisprudenza consolidata distingue l'errore percettivo (ammissibile tramite art. 625-bis) dall'errata valutazione o apprezzamento degli atti (non emendabile con tale rimedio). Conferma che non è sufficiente contestare la diversa valutazione di un atto; occorre dimostrare una svista o equivoco nella lettura degli atti.
Regole processuali sulla traduzione dell'imputato detenuto e sull'onere di comunicazione della volontà di comparire
La Corte ha interpretato che è onere dell'imputato o dei suoi difensori comunicare tempestivamente lo stato detentivo e la volontà di comparire in udienza affinché sia possibile disporre la traduzione; una semplice richiesta di trattazione orale non equivale automaticamente a una richiesta di traduzione che renda tempestiva la presenza dell'imputato in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rimedio per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. tutela solo gli errori percettivi nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbiano effettivamente condizionato la decisione; le divergenze di valutazione non sono sanabili con questo mezzo.
- Quando si contesta la mancata traduzione di un imputato detenuto, è fondamentale che lo stato detentivo e la volontà di partecipare siano comunicati tempestivamente e in modo chiaro alla corte procedente; una mera istanza di trattazione orale può non essere sufficiente.
- In sede di ricorso straordinario per errore di fatto, il ricorrente deve dimostrare concretamente che la Corte ha commesso una svista nella percezione degli atti e che, senza tale svista, l'esito sarebbe mutato; formulazioni generiche o contestazioni di merito rischiano l'inammissibilità.
- Le contestazioni basate su una diversa interpretazione o apprezzamento di documenti e atti processuali devono essere sollevate con i mezzi ordinari di impugnazione e non mediante il rimedio straordinario per errore di fatto.
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