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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21649/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di specificità perché meramente reiterativi di censure già disattese in appello con motivazione corretta e completa. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 455 c.p. I motivi di ricorso, secondo la Corte di cassazione, erano entrambi generici e non specifici perché riproducevano doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente contestava anche la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte territoriale aveva valorizzato le modalità della condotta; inoltre aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato e aveva escluso la riconducibilità del fatto all'ambito dell'art. 457 c.p.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte territoriale ne ha escluso l'applicazione valorizzando le modalità della condotta; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione corretta.

  • art. 457 c.p.

    richiamato per escludere che la fattispecie concreta potesse essere ricondotta a tale disposizione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo meramente reiterativo, censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando le modalità della condotta evidenzino un disvalore incompatibile con tale causa di non punibilità.
  • La motivazione di appello che dia conto della sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'inquadramento giuridico del fatto è idonea a sorreggere il rigetto delle censure in cassazione se il ricorso non ne evidenzia specifici vizi.
  • La genericità del ricorso comporta la sua inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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