Cassazione Penale, Ordinanza n. 27963/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva confermato la responsabilità e inciso solo sulla pena, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza della Corte di appello che aveva riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità per detenzione/spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione deduceva due censure: 1) illogicità e/o apparenza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) mancanza di motivazione quanto all'applicazione del minimo edittale previsto dal comma 5 dell'art. 73. La Corte ha ritenuto che entrambe le doglianze fossero inammissibili in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie è stata qualificata come reato di stupefacenti in lieve entità; la determinazione del trattamento sanzionatorio per tale ipotesi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza effettiva critica argomentativa, questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se è sostenuta da motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la scelta di un determinato quantum di pena possono essere validamente confermati in appello con motivazione sintetica, purché coerente e non apparente; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito a quella del giudice territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →