Cassazione Penale, Ordinanza n. 22323/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone, con cui gli era stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti commesso a Zoppola l'11 marzo 2025. Con il ricorso ha lamentato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento evidente nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto fuori dai casi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. In particolare, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, fondato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientrava in tali ipotesi e non risultava comunque ravvisabile nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
evoca il dovere di immediata evidenza del proscioglimento, ma non consente, nel caso di patteggiamento, un'impugnazione al di fuori dei limiti speciali previsti dalla legge
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomo di ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche di legge.
Come è indicizzato
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