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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39587/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/04/2024 della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli del 05/10/2022 (divenuta irrevocabile il 18/02/2023) e la richiesta subordinata di rimessione in termini per proporre appello. Il ricorrente deduce nullità e irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio: notificazione effettuata in luogo diverso dall'indirizzo eletto (residenza vs domicilio eletto), consegna dell'atto al portiere con successivo avviso di deposito recapitato e sottoscritto da soggetto non identificato; in tal modo sarebbe mancata la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Aggiunge l'inerzia o omissione del difensore di fiducia nel non informare il convenuto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: il decreto di citazione era stato regolarmente notificato al difensore di fiducia e indirizzato anche all'imputato; la consegna presso la residenza in Piazza Nazionale 82, effettuata nelle mani del portiere il 07/02/2020, era stata seguita dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento che risulta firmata e ricevuta il 18/02/2020; la firma risulta posta sotto la dicitura "firma per esteso del ricevente", il che consente di ritenere valida la ricezione, salvo querela di falso non proposta. La Corte ha inoltre precisato che, anche se vi fu violazione delle regole sulle modalità di notifica (luogo diverso dall'indirizzo eletto), si tratta di nullità intermedia sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p. e che la difesa non la eccepì tempestivamente nelle prime udienze (il difensore partecipò a più udienze senza sollevare eccezioni). Inoltre, la mancata conoscenza del processo ha rilevanza ai fini della rescissione del giudicato solo se risultante in modo incolpevole; nel caso la Corte ha individuato profili di colpa nell'inerzia dell'imputato nel mantenere contatti con il difensore. Per questi motivi la rescissione è stata esclusa e la richiesta di rimessione in termini è stata ritenuta priva dei requisiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    richiama la modalità di trattazione del ricorso; usato per descrivere la procedura con cui la Corte ha trattato il ricorso

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    norma sulla rescissione del giudicato; la Corte ha affermato che la rescissione è possibile solo se la mancata conoscenza del processo è incolpevole

  • art. 161 cod. proc. pen.

    riguarda la scelta del domicilio per le notifiche; la Corte ha rilevato che il fatto che la notifica sia avvenuta in luogo diverso dall'indirizzo eletto non determina automaticamente la nullità assoluta se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza dell'imputato

  • art. 157 cod. proc. pen.

    art. 157, comma 3 menzionato

    collegato all'obbligo di invio della raccomandata con avviso di ricevimento a seguito di consegna a persona diversa dal destinatario; la Corte ha ritenuto valida la lettera A/R ricevuta

  • art. 171 lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme sulla regolarità delle notifiche; contestato dal ricorrente in relazione alla correttezza formale della consegna

  • art. 179 cod. proc. pen.

    la Corte ha interpretato la nullità assoluta ex art.179 come ricorrente solo quando la notificazione è totalmente omessa o eseguita in modo tale da essere del tutto inidonea a far conoscere l'atto all'imputato

  • art. 184 cod. proc. pen.

    prevede la sanabilità delle nullità intermedie; la Corte ha ritenuto che la violazione delle regole di notifica, se non ha impedito la conoscenza dell'atto, sia sanata

  • art. 102 cod. proc. pen.

    disciplina la rappresentanza e delega del difensore; la Corte ha valorizzato la partecipazione del difensore delegato e del difensore di fiducia alle udienze come elemento che avrebbe dovuto far sollevare eccezioni

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla sostituzione del difensore quando questo non si presenta; la Corte ha rilevato la presenza e l'assenza del difensore nelle varie udienze

  • art. 175 cod. proc. pen.

    menzionato dal ricorrente tra le norme processuali da considerare; la motivazione della Corte ha ritenuto comunque infondate le doglianze sulla restituzione in termini

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La nullità della notifica è assoluta solo se la modalità di notifica è tale da rendere completamente impossibile la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; altrimenti si tratta di nullità intermedia sanabile (art.179 vs art.184 c.p.p.).
  • Se si contesta la autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento o la veridicità dell'attestazione dell'ufficiale postale, la via corretta è la querela di falso; in mancanza di tale iniziativa la fede va data all'attestazione dell'ufficiale.
  • La mancata conoscenza del processo rileva per la rescissione del giudicato solo se è incolpevole: se l'imputato non si attiva per mantenere i contatti necessari con il proprio difensore o il difensore non eccepisce tempestivamente le irregolarità, possono sussistere profili di colpa che impediscono la rescissione ai sensi dell'art.629-bis.
  • La partecipazione del difensore alle udienze senza sollevare eccezioni consolida l'efficacia delle notifiche e può sanare irregolarità procedurali; la mancata contestazione tempestiva comporta conseguenze processuali sfavorevoli.
  • Chi ritiene che una notifica sia nulla per vizi formali deve eccepire tempestivamente la nullità nel processo di merito e, se necessario, proporre gli strumenti probatori idonei (es. querela di falso); altrimenti la nullità si considera sanata.
  • Richiedere la rimessione in termini o la rescissione del giudicato richiede prova della mancata conoscenza incolpevole e deve essere adeguatamente motivato: argomentazioni formali non sufficienti se documenti e comportamento processuale indicano effettiva conoscenza.

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