Cassazione Penale, Sentenza n. 26994/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, accogliendo l'istanza ex art.670 c.p.p. proposta da Smarrazzo e Maglione, aveva disposto la revoca del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado n.13809/2009 ritenendo non perfezionata la notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio eletto dagli imputati e, conseguentemente, aveva concesso la rimessione in termini per proporre impugnazione. Il Procuratore deduceva (i) violazione delle norme processuali e vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe rilevato la tardività dell'istanza di rimessione (la decadenza di dieci giorni prevista dall'art.175 c.p.p., essendo l'ingiunzione a demolire notificata il 18/06/2018 e la richiesta depositata il 25/07/2018), (ii) la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale risultante dall'annotazione del cancelliere sul frontespizio della sentenza del 15/07/2011 (notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.), e (iii) che comunque gli imputati avevano avuto conoscenza della sentenza già il 18/06/2018 con l'ingiunzione a demolire contenente la sentenza integrale.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore. Prima, chiarisce che l'istanza era correttamente qualificata come incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p., per contestare la formazione del titolo esecutivo, per cui non si applica la rimessione per restituzione di cui all'art.175 c.p.p. (termine di 10 giorni) che presuppone un titolo regolarmente formato. Sul punto la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione ha correttamente evitato di basare la decisione sull'art.175. Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale, dalla istruttoria è emerso che le raccomandate inviate al domicilio eletto degli imputati il 25/11/2009 non risultano perfezionate (mancano gli avvisi di ricevimento; nella relata figura un'annotazione manoscritta "cartolina??"). Pertanto la successiva notifica al difensore (indicata sul frontespizio della sentenza come 15/07/2011) non può essere considerata valida ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., perché non è provato che fosse stata tentata e risultata impossibile o inidonea la notifica presso il domicilio dichiarato. La Corte richiama il principio per cui, nelle notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento è data dall'avviso di ricevimento o dalla prova di giacenza. Infine rileva che la notifica al difensore, anche se fosse stata eseguita, non ha prodotto la conoscenza effettiva della sentenza da parte degli imputati (non avendo questi esercitato alcun rimedio e la sentenza essendo divenuta in passato irrevocabile). Conseguentemente la decisione del giudice dell'esecuzione, che ha dichiarato la nullità della notifica e disposto la restituzione dei termini per impugnare previa rinnovazione della notifica, è conforme a diritto e il ricorso del Procuratore è infondato.
Norme richiamate
Consente l'incidente di esecuzione per contestare la validità o la formazione del titolo esecutivo; nel caso in esame è lo strumento corretto per chiedere la revoca del titolo per omessa/irregolare notifica dell'estratto contumaciale.
Disciplina la restituzione nel termine (10 giorni) per proporre impugnazione; applicabile solo quando il titolo esecutivo si sia regolarmente formato e la mancata conoscenza derivi da caso fortuito o forza maggiore. Non applicabile se il titolo non si è mai formato (quindi non rilevante nel caso di incidente ex art.670).
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando la notifica al domicilio dichiarato è risultata impossibile o il domicilio inidoneo; però la validità della notifica al difensore presuppone prova dell'inidoneità/irreperibilità del domicilio (es. annotazioni sull'avviso di ricevimento) che qui mancava.
Massima Cass. Sez.3, n.36330 del 30/06/2021 (Rv. 281947 - 01)
Principio secondo cui, nelle notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento spetta al notificante e si dà mediante la produzione dell'avviso di ricevimento o della prova di giacenza; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
Cass. Sez.1, n.15526 del 07/04/2006 (Brancaccio)
Ribadisce la subordinazione dell'istituto della restituzione (art.175) all'accertamento della validità del titolo esecutivo: la restituzione è possibile solo se il titolo è regolare e si rifiuta la questione di non esecutività.
Cass. Sez. U., n.119/05 del 27/10/2004 (Palumbo, Rv. n.229539)
Il difensore che riceve un atto è tenuto a informare il cliente; tuttavia la notifica al difensore non è automaticamente equivalente a prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato se manca prova dell'effettiva trasmissione al cliente.
Massime di principio
- Distinguere l'incidente di esecuzione ex art.670 c.p.p. dalla rimessione per restituzione ex art.175 c.p.p.: l'art.175 opera solo se il titolo esecutivo si è formato regolarmente e la mancata conoscenza è dovuta a caso fortuito o forza maggiore; se il titolo non si è formato, il rimedio corretto è l'art.670 e non trova applicazione il termine breve di 10 giorni previsto dall'art.175.
- Nelle notificazioni a mezzo posta il notificante deve provare il perfezionamento mediante avviso di ricevimento o prova di giacenza: la sola prova di spedizione o una annotazione sul frontespizio della sentenza non sono sufficienti a dimostrare la validità della notifica.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è valida solo se previamente risultano provati l'impossibilità o l'inidoneità della notifica al domicilio dichiarato; in assenza di tale prova la notifica al difensore non supplisce.
- La notifica formale al difensore non garantisce automaticamente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato: la circostanza va valutata anche alla luce del comportamento processuale (ad es. mancata impugnazione) e della prova che il difensore abbia effettivamente informato il cliente.
- Chi contesta la validità di una notifica deve porre a valore probatorio gli avvisi di ricevimento o la prova della giacenza; l'assenza di tali documenti è decisiva a sfavore dell'affermazione della regolarità della notifica.
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