Sentenza del 31/03/2016 n. 1851 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSA AUTOMOBILISTICA - TITOLARITÀ PASSIVA - LOCAZIONE FINANZIARIA - Solidarietà - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica in presenza di un contratto di locazione finanziaria. In base alla disciplina modificata dal d.l. n. 78/2015, l'obbligo tributario grava esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo. La società concedente, cioè la società di leasing, non è normalmente responsabile in solido, salvo che abbia scelto di effettuare il pagamento cumulativo delle tasse dovute per gli anni di durata del contratto, in sostituzione degli utilizzatori.
La decisione
La sentenza afferma che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. La responsabilità solidale della società di leasing sussiste soltanto quando essa abbia effettuato il pagamento cumulativo delle tasse relative al periodo contrattuale. In assenza di tale pagamento cumulativo, non è legittimo imputare alla società concedente una responsabilità solidale per il bollo auto dovuto dall'utilizzatore.
Norme richiamate
d.l. n. 953/1982, disciplina della tassa automobilistica
La disciplina individua i presupposti e i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica, come successivamente modificata dal d.l. n. 78/2015.
In caso di locazione finanziaria, attribuisce la titolarità passiva della tassa automobilistica esclusivamente all'utilizzatore del veicolo. La società concedente è responsabile in solido solo se ha effettuato il pagamento cumulativo delle tasse dovute per gli anni di durata del contratto.
Massime di principio
- Nel leasing automobilistico, il soggetto normalmente tenuto al pagamento del bollo è l'utilizzatore, non la società proprietaria concedente.
- La mera proprietà del veicolo da parte della società di leasing non comporta, da sola, una responsabilità solidale per la tassa automobilistica.
- La responsabilità solidale della società concedente deve essere collegata alla prova che essa abbia effettuato il pagamento cumulativo dei tributi per tutta la durata del contratto.
- In caso di contestazione, occorre verificare la data di entrata in vigore della disciplina applicabile, il ruolo contrattuale delle parti e l'eventuale esistenza di un pagamento cumulativo effettuato dalla società di leasing.
- Un atto impositivo rivolto alla società concedente senza dimostrare il presupposto del pagamento cumulativo può risultare illegittimo.
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