Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva approvato il rendiconto di gestione relativo alla procedura di confisca definitiva, dichiarando inammissibili le osservazioni da loro presentate. Contestavano la violazione dell'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 per omessa fissazione dell'udienza collegiale di comparizione nonostante le osservazioni persistessero e per mancata valutazione del loro interesse ad agire (in qualità di eredi e terza interessata), nonché la carenza di motivazione del provvedimento. Segnalavano inoltre plurime irregolarità nella gestione (mancati depositi, omessi versamenti, giroconti, carenze contabili, opacità nelle locazioni, versamenti in contanti oltre soglie, assenza di informazioni su autoveicolo, ecc.) che a loro avviso rendevano necessario il contraddittorio collegiale e un esame più approfondito del rendiconto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo esame. La Corte ha rilevato violazione dell'art. 43 d.lgs. n. 159/2011 perché, dato il permanere delle contestazioni e l'incertezza sulla gestione/attribuzione definitiva dei beni, il giudice delegato avrebbe dovuto fissare l'udienza collegiale con pieno contraddittorio per valutare la legittimazione dei ricorrenti e la rilevanza delle loro osservazioni. La decisione del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibili le osservazioni affermando la carenza di interesse dei ricorrenti per la definitiva confisca, è stata ritenuta carente di motivazione e procedimentalmente viziata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) art. 43
art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte ha interpretato l'art. 43 come prescrittivo: dopo il deposito del rendiconto il giudice delegato deve verificare, invitare eventuali integrazioni, ordinare il deposito in cancelleria e assegnare termine per osservazioni; se le contestazioni permangono è obbligatoria la fissazione dell'udienza collegiale con pieno contraddittorio. L'omissione di tale ulteriore fase rende il provvedimento viziato.
d.lgs. n. 159 del 2011 art. 37
Riferimento alle prescrizioni sulla istituzione e tenuta del registro delle operazioni e della contabilità; la sentenza segnala che eventuali violazioni contabili denunciate dagli eredi dovevano essere adeguatamente valutate nel contraddittorio.
legge 1423/1956 art. 7
Richiamata nella prospettazione dei ricorrenti quale norma che disciplina la revoca della confisca: la Corte tiene conto che l'esistenza di una richiesta di revoca può rendere attuale l'interesse degli eredi anche dopo pronunce di confisca.
disposizioni del codice di procedura penale, norme transitorie
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art. 173 disp. att. c.p.p. limitando la esposizione dei motivi ai fini della motivazione, ma utilizza la nozione di 'violazione di legge' comprensiva della motivazione inesistente o apparente per valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione, l'art. 43 d.lgs. 159/2011 richiede che, se le osservazioni al rendiconto permangono, il giudice delegato fissi l'udienza collegiale garantendo il pieno contraddittorio: omettere questa fase è vizio procedurale che può portare ad annullamento.
- Anche se è intervenuta confisca definitiva, gli eredi o terzi possono avere un interesse concreto a presentare osservazioni (ad es. in presenza di istanze di revoca o contestazioni sulla gestione) e tale interesse deve essere valutato e motivato dal giudice prima di dichiarare inammissibili le osservazioni.
- La mancata valutazione di elementi potenzialmente decisivi o l'assenza di una motivazione rispetto alla legittimazione delle parti costituiscono violazione di legge suscettibile di ricorso per cassazione nel rito di prevenzione.
- Segnalazioni di irregolarità contabili o gestionali nel rendiconto (mancati depositi, giroconti, versamenti non giustificati, lacune documentali) richiedono l'apertura del contraddittorio e l'acquisizione di chiarimenti dagli amministratori giudiziari prima dell'approvazione definitiva.
- In presenza di contestazioni fondate sulla gestione dei beni confiscati, il giudice non può escludere di piano la pertinenza delle osservazioni basandosi unicamente sull'affermazione dell'acquisizione definitiva degli stessi senza verificarne formalmente la sussistenza.
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