Cassazione Penale, Sentenza n. 08193/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando presunti errori materiali e di fatto nella sentenza della Terza Sezione di questa Corte che aveva rigettato il suo ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva escluso l'indennizzabilità del periodo di detenzione 6/11/2013 - 21/10/2016 per la configurata condotta ostativa (art. 314 c.p.p.). Ha sostenuto, tra l'altro, che: 1) l'assoluzione nei suoi confronti è stata con formula piena e non ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; 2) la mancanza di interposizione è stata accertata positivamente; 3) non ha preso parte ad accordi collusivi; 4) la Corte avrebbe travisato e valutato erroneamente prove e intercettazioni; 5) si sarebbe verificato un trattamento difforme rispetto alla moglie, alla quale era stato riconosciuto l'indennizzo. Inoltre ha dedotto profili di illegittimità costituzionale e violazioni della Convenzione EDU.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis c.p.p. ammetta il rimedio solo a favore del "condannato" relativo al procedimento cui il ricorso attiene: pertanto il soggetto assolto non è legittimato a proporre il ricorso straordinario avverso le decisioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha ricordato giurisprudenza consolidata che esclude l'ammissibilità del rimedio per decisioni della Cassazione che non incidono su una condanna definitiva (e ha richiamato precedenti). Ha inoltre escluso che possano essere dedotte in cassazione violazioni della Costituzione o della Convenzione EDU se non mediante questione di legittimità costituzionale, non proposta nel caso. Anche assumendo, per ipotesi, la legittimazione, la Corte ha ritenuto che gli errori denunciati fossero di valutazione (e non errori materiali immediatamente rilevabili) e quindi non deducibili ai sensi dell'art. 625-bis; non è stata dimostrata la decisività degli errori per il diverso esito della decisione. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per la correzione di errori materiali o di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione; interpretato restrittivamente dalle Sezioni unite e dalla giurisprudenza di legittimità come rimedio ammesso solo per il soggetto "condannato" relativo al procedimento oggetto del ricorso, e pertanto non esperibile dall'assolto in materia di riparazione per ingiusta detenzione.
Norma sulla condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a questa disposizione per escludere l'indennizzabilità del periodo impugnato.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la nozione di assoluzione; la Corte ha esaminato la documentazione e ritenuto infondata la censura relativa alla formula dell'assoluzione.
Elenca i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ricordato che la deduzione della violazione della Costituzione o della Convenzione EDU non rientra tra i motivi di cui all'art. 606 e può essere sollevata soltanto tramite questione di legittimità costituzionale.
artt. 315 e 646 cod. proc. pen.
Norme che regolano rispettivamente il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e il relativo regime processuale; la Corte ha osservato che, pur avendo profili civilistici, il regime delle impugnazioni è disciplinato dal codice di procedura penale.
art. 3, art. 24, art. 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente per questioni di garanzia costituzionale e di tutela processuale; la Corte ha ritenuto tali rilievi non utilizzabili come motivo di cassazione se non mediante questione di legittimità costituzionale, che non è stata proposta.
art. 5, art. 6, art. 13 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riferimenti internazionali invocati dal ricorrente per contestare l'interpretazione dei rimedi; la Corte ha ricordato che le norme della Convenzione possono essere fatte valere in cassazione solo nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale o come norme interposte ai sensi dell'art. 117 Cost., e non come autonomo motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p.
art. 117 Cost., comma 1
Richiamato dalla Corte per spiegare la funzione integratrice delle norme della Convenzione nel diritto interno; tuttavia la Corte precisa che ciò non autorizza l'uso diretto della Convenzione come motivo di cassazione fuori dai limiti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale riservato a correggere errori materiali o di fatto immediatamente evidenti e rilevabili dal confronto con gli atti: non è idoneo a censurare valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori.
- La legittimazione a proporre il ricorso previsto dall'art. 625-bis è limitata allo "status" di condannato relativo al procedimento cui il ricorso si riferisce; chi è stato assolto non è, in linea generale, legittimato a proporre tale rimedio in relazione a decisioni sulla riparazione per ingiusta detenzione.
- Le questioni di legittimità costituzionale o le presunte violazioni della Convenzione EDU non possono essere trasformate in motivi ordinari di ricorso in cassazione se non mediante la formale sollevazione della questione di legittimità costituzionale; deduzioni generiche di violazioni costituzionali o convenzionali sono inammissibili.
- Per proporre con successo un ricorso per errore di fatto occorre dimostrare che l'errore è immediatamente e oggettivamente riscontrabile negli atti e che è essenziale e decisivo rispetto all'esito della decisione impugnata: mere contestazioni interpretative o di valutazione non sono sufficienti.
- Se si è soggetti assolti e si intende ottenere una revisione di una decisione che nega l'indennizzo per ingiusta detenzione, valutare percorsi alternativi (es. ricorsi di altra natura, rimedi costituzionali o ricorsi internazionali nei termini e nei modi consentiti) tenendo conto dei vincoli di legittimazione e delle prassi giurisprudenziali.
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