Sentenza del 30/01/2018 n. 2224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso: preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e della loro concorde richiesta, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti. La pronuncia è stata deliberata il 21 settembre 2017 e depositata il 30 gennaio 2018.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Toscana n. 115/29/11, che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP di Pistoia, dell'impugnazione di due cartelle di pagamento per imposte di registro, ipotecaria e catastale, conseguenti alla revoca delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000. Ha dedotto: (1) violazione degli obblighi di motivazione degli atti tributari e vizi motivazionali; (2) violazione dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, sostenendo che tale disposizione sanzionatoria non fosse applicabile alle imposte indirette e lamentando che la CTR non avesse risposto a tale argomento; (3) violazione delle norme sull'imposta di registro e sul giudizio tributario, sostenendo che l'imposta liquidata fosse suppletiva, perché diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio, e non complementare. Prima della decisione, le parti hanno riferito di avere definito il contenzioso con un accordo transattivo: dopo l'annullamento, con sentenza n. 54/01/12, dell'avviso di liquidazione presupposto, l'Agenzia ha rinunciato a impugnare quella sentenza e la società ha rinunciato al presente giudizio.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio, le parti raggiungono un accordo che definisce la controversia e chiedono concordemente di prenderne atto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e chiudere il processo senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione che accolga o respinga le pretese originarie: l'esito sostanziale discende dall'accordo tra le parti, mentre la sentenza definisce il processo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le circostanze della definizione consensuale della lite la giustificano; in questo caso la Corte ha compensato integralmente le spese.
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