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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 392/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata con la sentenza n. 342/2019, a seguito del cumulo di più sentenze (GUP n. 280/2023 e GIP n. 710/2022). I difensori hanno dedotto: illegittimità della revoca di una pena sostitutiva divenuta irrevocabile salvo i casi tassativi di legge (art. 66 e art. 72 L. 689/1981); erronea attribuzione della competenza al PM per il calcolo del "presofferto" e mancato ragguaglio dei periodi già scontati (violazione art. 657 c.p.p.); errata applicazione del limite di riferimento (il giudice aveva considerato un limite triennale anziché quadriennale previsto dall'art. 70 L. 689/1981 come modificato); omissione di motivazione circa l'inammissibilità dell'incidente esecutivo e vizi di notifica; infine, violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e dell'impossibilità di rendere il trattamento più afflittivo rispetto a quanto deciso dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il giudice dell'esecuzione non ha effettuato il calcolo del presofferto con i criteri di ragguaglio, competenza prevista dall'art. 657, comma 3, c.p.p., e ha applicato impropriamente un limite di tre anni mentre l'art. 70 L. 689/1981 dispone il limite di quattro anni per il cumulo delle pene sostitutive. Non essendo state verificate le condizioni previste per la revoca, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione (GIP) per un nuovo esame volto a computare il presofferto, operare i ragguagli e stabilire se il cumulo rientri nel limite di legge o meno.

Norme richiamate

  • art. 657 c.p.p.

    "Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato."

    La Corte interpreta tale disposizione nel senso che, quando la pena sostitutiva è il lavoro di pubblica utilità, è competenza del giudice dell'esecuzione (e non solo del PM) effettuare il calcolo del presofferto operando i ragguagli necessari.

  • art. 70 L. n. 689/1981

    Stabilisce le regole per il cumulo delle pene sostitutive: se il cumulo non eccede quattro anni, le pene sostitutive si applicano distintamente anche oltre i limiti dell'art. 53; la Corte rileva che il corretto limite da considerare è quattro anni e non tre.

  • art. 56-bis L. n. 689/1981 (modificato dal D.Lgs. n. 150/2022)

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle pene sostitutive e dei limiti; rilevata la necessità di rispettare i limiti temporali previsti dalla riforma.

  • art. 66 L. n. 689/1981

    Prevede la revoca della pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni; la Corte ricorda che la revoca è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 72 L. n. 689/1981

    Individua ipotesi legali di revoca per responsabilità penale successiva; richiamata dalla difesa come una delle sole ipotesi legittime di revoca della pena sostitutiva.

  • art. 648 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di impugnazioni e motivazione; la Corte valuta la legalità e la motivazione dell'ordinanza impugnata nel contesto delle norme processuali richiamate.

  • artt. 663, 656 c.p.p.

    Richiamate in ordine alle modalità dell'incidente di esecuzione e dell'attività del giudice dell'esecuzione; la Corte censura la mancata motivazione su questioni rilevanti sollevate dalla difesa.

Massime di principio

  • Quando la pena sostitutiva in corso è il lavoro di pubblica utilità, il giudice dell'esecuzione è competente a computare il "presofferto" e ad operare i ragguagli ai fini del calcolo della pena residua (art. 657, comma 3 c.p.p.).
  • Per il cumulo delle pene sostitutive si deve fare riferimento al limite di quattro anni previsto dall'art. 70 L. 689/1981 (riforma Cartabia); un errato riferimento a un diverso limite (es. tre anni) è vizio di diritto.
  • La revoca di una pena sostitutiva è ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (es. art. 66 e art. 72 L. 689/1981); il giudice non può revocare liberamente una pena sostitutiva divenuta irrevocabile senza verificare le condizioni previste dalla legge.
  • Il trattamento esecutivo non può essere più afflittivo rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione: se la revoca configura un inasprimento illegittimo rispetto al giudicato, la decisione può essere annullata.
  • La corretta notifica degli atti (ordine di esecuzione, avvisi) e la motivazione sull'ammissibilità degli incidenti di esecuzione sono requisiti procedurali rilevanti: la loro carenza può incidere sulla legittimità del provvedimento esecutivo.
  • In presenza di un cumulo di pene, prima di revocare una pena sostitutiva il giudice deve verificare, con calcoli e ragguagli appropriati, se la pena residua rientri nei limiti che consentono il mantenimento della sostituzione; in caso di dubbio, è necessario il riesame del giudice dell'esecuzione.

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