Sentenza n. 1710/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3124/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un valore complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori. La sentenza era stata ritualmente notificata all'amministrazione ai fini esecutivi ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti: giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, notificazione ai fini esecutivi, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il TAR ha precisato che l'incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, e che non spetta alcun compenso al dirigente del medesimo Ministero, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l'amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991
La norma è richiamata dal giudicato per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994
La disposizione è richiamata quale norma di raccordo per l'applicazione degli accessori riconosciuti dal giudicato.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza
Le disposizioni disciplinano l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'adempimento e predisporre strumenti sostitutivi.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La norma fonda il potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e regolare le ulteriori misure conseguenti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa
La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, della sua notificazione ai fini esecutivi, del decorso del termine previsto per l'adempimento spontaneo della pubblica amministrazione e della mancata esecuzione del comando giudiziale.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega ad altro dirigente dotato della necessaria professionalità, anche per evitare ulteriori oneri finanziari e possibili danni erariali.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando l'attività commissariale costituisce adempimento di obblighi istituzionali dell'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta è ritenuta misura sufficiente a sollecitare l'esecuzione del giudicato.
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