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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09335/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione richiamata nell'ordinanza emerge che il giudice di merito aveva negato le attenuanti valorizzando la gravità del fatto e l'entità del danno patrimoniale. La ricorrente ha quindi contestato la correttezza di tale diniego e, in sostanza, la congruità della valutazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito era esente da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, non è necessario esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'ordinanza precisa che il giudizio sulla pena era congruamente motivato in relazione alle modalità del fatto e che, in sede di legittimità, non è consentito un nuovo sindacato sul merito quando la motivazione del giudice di appello risulti conforme a legge e logica. Non emergono ulteriori interventi sul merito della responsabilità, che resta ferma come già definita in appello.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della motivazione e della determinazione della pena: il giudice deve rispettare i criteri legali e la logica della commisurazione sanzionatoria.

  • art. 133 c.p.

    Non occorre che il giudice prenda singolarmente in esame tutti gli elementi indicati dalla norma; è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti di maggior rilievo nel giudizio complessivo sulla pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, il diniego è legittimo quando la motivazione richiami elementi decisivi o comunque rilevanti del caso concreto, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non è consentita una rivalutazione del merito quando il giudice abbia operato un apprezzamento conforme ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può fondare la decisione su un numero limitato di elementi significativi del fatto e dell'autore, purché essi siano idonei a sorreggere logicamente la scelta sanzionatoria complessiva.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione se la decisione di merito valorizza in modo non illogico la gravità del fatto e l'entità del danno o del pregiudizio arrecato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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