Cassazione Penale, Sentenza n. 24045/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Giovanni Della Monica contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva computato erroneamente il termine per impugnare, non avendo considerato che la motivazione della sentenza era stata depositata oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 544, comma 3, c.p.p., e che, perciò, il termine utile per proporre appello avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione dell'avvenuto deposito (ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.), e non dalla scadenza del termine previsto per il deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto del ricorrente: la scadenza del termine per il deposito della motivazione (90 giorni dalla sentenza del 2 novembre 2020) cadeva il 31 gennaio 2021, giorno festivo (domenica), e dunque il termine si è prorogato al successivo giorno non festivo ai sensi dell'art. 172 c.p.p.; pertanto il computo del termine per proporre appello doveva farsi a partire dalla data fissata in sentenza per l'adempimento e non dalla comunicazione di deposito. La Corte territoriale aveva correttamente valutato l'intempestività dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza. Nel caso di specie tale termine era il punto di riferimento per il calcolo delle decorrenze processuali.
art. 585, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.
Indica le decorrenze dei termini per le impugnazioni (rilevante la disciplina su quando decorre il termine per proporre appello). Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione di avvenuto deposito; la Corte ha ritenuto tale argomento inconferente quando il deposito è stato da considerarsi tempestivo in base al computo dei termini.
art. 172, comma terzo, cod. proc. pen.
Prevede che, se un termine stabilito a giorni cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La Corte ha applicato questa regola anche al termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 (massimazione)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'applicazione della proroga di cui all'art. 172 c.p.p. anche ai termini relativi agli atti e provvedimenti del giudice (compreso il deposito della motivazione).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per le statuizioni di condanna alle spese e agli oneri di legge conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il termine a giorni per il deposito della motivazione cade in giorno festivo (es. domenica), il termine si proroga automaticamente al successivo giorno non festivo: occorre verificare sempre il calendario per il calcolo dei termini.
- Se il deposito della motivazione è da considerarsi tempestivo in base al computo dei termini (anche dopo la proroga per festività), il termine per proporre l'impugnazione va computato in relazione alla data fissata nel dispositivo per l'adempimento, e non automaticamente dalla sola comunicazione dell'avvenuto deposito.
- L'eccezione secondo cui il ritardo nel deposito della motivazione farebbe decorrere il termine d'impugnazione dalla comunicazione del deposito deve essere valutata con attenzione e provata: non è sufficiente l'affermazione del ritardo se, col computo corretto (anche tenendo conto di proroghe per festività), il deposito risulta tempestivo.
- In caso di dubbi sul punto di decorrenza dei termini (data fissata in dispositivo, effettivo deposito, comunicazione/avviso di deposito), è opportuno agire tempestivamente (impugnare o chiedere chiarimenti/provvedimenti) perché i tribunali e la Cassazione applicano rigidamente le regole di computo.
- Controllare sempre le norme richiamate (art. 544, art. 585, art. 172 c.p.p.) e la giurisprudenza applicabile per decidere se il termine va calcolato sulla base della scadenza prevista o sulla comunicazione effettiva.
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