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Parere

Parere n. 518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202400083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, difetto dei presupposti e di istruttoria, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto, in particolare, che l'amministrazione non avrebbe potuto valorizzare due notizie di reato, poiché il procedimento relativo alle percosse in concorso si era concluso con sentenza di non doversi procedere e quello relativo alla violenza sessuale con decreto di archiviazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 implica un'ampissima discrezionalità dell'amministrazione, chiamata a valutare l'opportunità politico-amministrativa dello stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile, sicurezza nazionale e ordine pubblico. In tale valutazione possono essere considerati anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, procedimenti archiviati, assoluzioni o reati estinti o depenalizzati. L'archiviazione non rende quindi irrilevanti gli elementi acquisiti, soprattutto perché il ricorrente non ha contestato i fatti posti a fondamento dei procedimenti penali. Il parere ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Valorizzazione delle notizie di reato

Nell'ambito della valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza italiana possono essere considerati anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione, di assoluzione o relativi a reati successivamente estinti o depenalizzati, purché siano ritenuti indicativi della condotta di vita dell'interessato rispetto ai valori di convivenza civile, sicurezza nazionale e ordine pubblico.

Irrilevanza dell'archiviazione ai fini della valutazione amministrativa

La conclusione del procedimento penale con archiviazione o con sentenza di non doversi procedere non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa dei fatti nell'ambito del procedimento di concessione della cittadinanza, trattandosi di una valutazione diversa da quella penale.

Mancata contestazione dei fatti

La mancata contestazione da parte del ricorrente dei fatti che avevano dato luogo ai procedimenti penali rafforza la legittimità della valutazione ministeriale e rende non censurabile il diniego impugnato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione dell'opportunità politico-amministrativa dello stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale e della sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile.

  • art. 581 c.p.

    La relativa notizia di reato è stata considerata dall'amministrazione e dal Consiglio di Stato quale elemento valutabile nel procedimento di cittadinanza, nonostante la conclusione con sentenza di non doversi procedere.

  • art. 609-bis c.p.

    La relativa notizia di reato è stata considerata quale elemento valutabile nel procedimento di cittadinanza, nonostante la successiva archiviazione penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato

    Ha costituito il presupposto, insieme agli articoli 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato

    Richiamati quale fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa circa lo stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori fondamentali di convivenza civile, sicurezza e ordine pubblico.
  • Ai fini della concessione della cittadinanza, l'amministrazione può valutare anche fatti oggetto di mere notizie di reato, di archiviazione, di assoluzione o relativi a reati estinti o depenalizzati, poiché la valutazione amministrativa della condotta di vita è distinta dall'accertamento della responsabilità penale.
  • L'archiviazione del procedimento penale o la pronuncia di non doversi procedere non determina automaticamente l'irrilevanza amministrativa dei fatti sottostanti nel procedimento di naturalizzazione.
  • La mancata contestazione dei fatti posti a fondamento delle notizie di reato può concorrere a sostenere la legittimità del diniego di cittadinanza, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa spettante al Ministero dell'interno.

Diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti e procedimento amministrativo

L'interessato aveva presentato domanda di cittadinanza il 13 febbraio 2013. Il Ministero dell'interno aveva respinto l'istanza dopo avere rilevato due notizie di reato:

  • una relativa all'art. 581 c.p., percosse in concorso, del 17 gennaio 2009;
  • una relativa all'art. 609-bis c.p., violenza sessuale, del 31 marzo 2011.

Il ricorrente ha dedotto che non era mai stato condannato: il primo procedimento si era concluso con sentenza di non doversi procedere del Giudice di pace e il secondo con decreto di archiviazione del GIP del 2 febbraio 2012.

Motivi del ricorso

Il ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, difetto dei presupposti e di istruttoria, nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

La censura centrale consisteva nell'assunta illegittimità della valutazione ministeriale di procedimenti penali non sfociati in condanna.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è caratterizzata da un'ampissima discrezionalità amministrativa e presuppone una valutazione di opportunità politico-amministrativa sullo stabile inserimento dell'istante nella collettività nazionale.

Secondo il parere, tale valutazione riguarda anche la capacità dell'interessato di rispettare i valori di convivenza civile e può quindi tenere conto della condotta di vita complessiva. Per questa ragione, l'amministrazione può considerare non soltanto le condanne penali definitive, ma anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione, di assoluzione o relativi a reati successivamente estinti o depenalizzati.

La valutazione amministrativa non coincide con l'accertamento della responsabilità penale: l'archiviazione o la sentenza di non doversi procedere non rendono automaticamente irrilevanti, ai fini della cittadinanza, i fatti emersi nel procedimento penale.

Rilevanza della mancata contestazione dei fatti

La Sezione ha attribuito rilievo anche al fatto che il ricorrente non aveva contestato i fatti che avevano dato origine ai procedimenti penali. Di conseguenza, l'archiviazione e la sentenza di non doversi procedere non erano sufficienti a privare tali elementi di ogni rilevanza nella valutazione amministrativa del possesso dei requisiti per la naturalizzazione.

La Sezione ha richiamato, in termini conformi, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 19 gennaio 2026, n. 386.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere respinto. Il parere ha quindi confermato il diniego ministeriale di cittadinanza.

È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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