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Parere

Parere n. 515/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020 di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202400190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 15 ottobre 2020 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo la violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, il difetto dei presupposti, l’illogicità, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Il diniego era stato fondato sull’esistenza di plurimi precedenti penali riferiti a una sentenza di applicazione della pena per rissa, a un decreto penale e a una sentenza di applicazione della pena per violazioni della disciplina dell’immigrazione, nonché a ulteriori provvedimenti penali per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l’identificazione del soggetto autore dei reati, evidenziando discrasie relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al possesso della patente di guida, tali da far ritenere che i precedenti penali appartenessero a un’altra persona.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione, poiché la contestazione dell’errore di persona e le discrasie indicate dal ricorrente richiedevano verifiche istruttorie. Ha pertanto sospeso la decisione e disposto che il Ministero dell’Interno svolga gli opportuni accertamenti e trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria integrativa. La relazione dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel terzo trimestre del 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità del diniego.

Osservazioni

Verifica dell’identità del soggetto cui si riferiscono i precedenti penali

Il Ministero deve verificare se i precedenti penali posti a fondamento del diniego siano effettivamente riferibili al ricorrente, alla luce delle discrasie dedotte in ordine a luogo e data di nascita, residenza e possesso della patente di guida.

Relazione istruttoria integrativa

Il Ministero dell’Interno deve trasmettere una relazione istruttoria integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, recante gli esiti delle verifiche e gli eventuali ulteriori elementi rilevanti.

Partecipazione del ricorrente all’istruttoria integrativa

La relazione integrativa deve essere previamente comunicata al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • artt. 6 e 9 legge n. 91/1992

    Sono richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure contro il diniego di cittadinanza; il parere interlocutorio non ne definisce l’interpretazione.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del provvedimento impugnato; la questione resta impregiudicata.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il parere non decide definitivamente la relativa censura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, in un ricorso straordinario, il provvedimento impugnato si fonda su precedenti penali e il ricorrente deduce circostanziate discrasie identificative idonee a prospettare un errore di persona, l’amministrazione deve svolgere specifici accertamenti prima che il ricorso possa essere deciso nel merito.
  • Se l’istruttoria integrativa può incidere sulla riferibilità al ricorrente dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, essa deve essere previamente sottoposta al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni.
  • La mancata maturità dell’affare giustifica la sospensione della decisione nel procedimento relativo al ricorso straordinario e la disposizione di incombenti istruttori, con rinvio della trattazione a una successiva adunanza.

Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il provvedimento del Ministero dell’Interno del 15 ottobre 2020, con cui era stata respinta una domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e motivi del ricorso

Il diniego era stato motivato mediante il richiamo a diversi precedenti penali: una sentenza di applicazione della pena per rissa, due vicende relative alla violazione della disciplina dell’immigrazione e ulteriori provvedimenti concernenti la guida in stato di ebbrezza e la guida senza patente.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento deducendo la violazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, il difetto dei presupposti, l’illogicità, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Nella memoria difensiva ha inoltre evidenziato che la relazione ministeriale non avrebbe fornito una risposta effettiva alle censure proposte.

Contestazione dell’identità del soggetto autore dei reati

Il punto centrale emerso in sede consultiva riguarda la deduzione di un errore di persona. Il ricorrente ha sostenuto che i precedenti penali posti a fondamento del diniego si riferissero a un soggetto diverso, evidenziando discrasie relative:

  • al luogo e alla data di nascita;
  • ai luoghi di residenza nel corso degli anni;
  • all’area territoriale nella quale l’altro soggetto avrebbe operato;
  • al possesso della patente di guida, che il ricorrente avrebbe conseguito nel 2006 e non avrebbe mai avuto revocata, mentre uno dei precedenti riguardava la guida senza aver conseguito la patente.

Valutazione istruttoria del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. Le discrasie prospettate non consentivano infatti di stabilire, sulla base della documentazione disponibile, se i precedenti penali fossero effettivamente riferibili al ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha quindi disposto che il Ministero dell’Interno proceda alle opportune verifiche e ai necessari riscontri, trasmettendo una relazione istruttoria integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.

A tal fine, il Ministero dovrà previamente comunicare la relazione al ricorrente e assegnargli un termine non inferiore a 20 giorni per presentare le proprie osservazioni. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.

Esito e prosecuzione del procedimento

La Sezione ha sospeso la decisione e disposto gli incombenti istruttori, rinviando la trattazione a un’adunanza da fissare nel terzo trimestre del 2026. Il parere ha quindi natura interlocutoria e non contiene né l’accoglimento né il rigetto del ricorso, né una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza.

Protezione dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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