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Parere

Parere n. 519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K-OMISSIS- del 3 dicembre 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero dell’interno del 3 dicembre 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato il rigetto della domanda di cittadinanza italiana, deducendo l’erroneità del provvedimento e la mancata ricezione del preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni. Il diniego era fondato sugli esiti dell’istruttoria ministeriale, che aveva rilevato a carico del coniuge della richiedente un precedente penale per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. La questione riguardava, inoltre, i limiti del sindacato sulla valutazione ministeriale ampiamente discrezionale in materia di concessione della cittadinanza e la sufficienza della motivazione riferita alle vicende penali del coniuge.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. La doglianza relativa alla mancata ricezione del preavviso di diniego è stata respinta perché il preavviso risultava inserito nel sistema informatico di cui l’interessata non poteva non essere a conoscenza; inoltre, la ricorrente non aveva contestato tale circostanza e non aveva prodotto osservazioni neppure dopo aver ricevuto la relazione ministeriale nel procedimento consultivo. Nel merito, la Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, connessa all’interesse pubblico e alla verifica della stabile integrazione nella comunità nazionale, nonché dell’assenza di elementi incompatibili con l’ordine e la sicurezza nazionale. Le vicende penali del coniuge sono state legittimamente considerate, in chiave preventiva e cautelativa, come elemento storico indicativo dell’inaffidabilità attuale della richiedente. La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente, poiché esplicitava il possibile rilievo delle conseguenze della concessione sulla posizione del coniuge, anche in relazione alla possibilità di acquisizione della cittadinanza e al divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, del testo unico sull’immigrazione. Il sindacato amministrativo può riguardare soltanto profili di legittimità, quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, non la valutazione di merito dell’amministrazione; nel caso concreto non sono stati ravvisati vizi di eccesso di potere o difetti motivazionali.

Osservazioni

Mancata ricezione del preavviso di diniego

La censura è infondata. Il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 risultava inserito nel sistema informatico di cui l’interessata non poteva non essere a conoscenza. La circostanza non è stata contestata e la ricorrente non ha prodotto osservazioni.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, subordinato alla verifica della stabile integrazione nella comunità nazionale e della compatibilità del richiedente con l’ordine, la sicurezza e i valori identitari dello Stato. Il relativo provvedimento è sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, non per valutazioni di merito.

Rilevanza delle vicende penali del coniuge

Le vicende penali del coniuge possono essere considerate, in chiave preventiva e cautelativa, quale fatto storico indicativo dell’inaffidabilità attuale della richiedente e della sua non piena idoneità all’inserimento stabile nella comunità nazionale.

Sufficienza della motivazione

La motivazione del decreto è sufficiente perché consente di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e dà conto del rilievo attribuito alle vicende penali del coniuge, anche in rapporto alla possibile acquisizione della cittadinanza da parte di quest’ultimo e al divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, del testo unico sull’immigrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana

    La domanda di cittadinanza è oggetto di un provvedimento concessorio ampiamente discrezionale, non fondato su un diritto soggettivo del richiedente.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La garanzia partecipativa risulta rispettata quando il preavviso è inserito nel sistema informatico conosciuto o conoscibile dall’interessata, che non ne contesti l’avvenuta messa a disposizione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope

    Il precedente penale del coniuge è stato considerato dall’amministrazione quale elemento ostativo, in chiave preventiva, alla concessione della cittadinanza.

  • artt. 81 e 110 c.p.

    I riferimenti penali relativi al coniuge sono stati inclusi nel quadro istruttorio valutato dal Ministero.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    divieto di espulsione per parenti entro il secondo grado conviventi nel rispetto del diritto all’unità familiare

    La possibile inespellibilità del coniuge convivente è stata valorizzata come elemento ulteriore nella valutazione preventiva dell’interesse pubblico connesso alla concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, volto a verificare la stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale e la compatibilità della sua presenza con l’ordine, la sicurezza e i valori identitari dello Stato.
  • Il sindacato sulla decisione di diniego della cittadinanza può estendersi ai soli profili di legittimità, quali travisamento dei fatti, difetto o inadeguatezza della motivazione, mentre non può sostituire la valutazione di merito compiuta dall’amministrazione.
  • Nella valutazione preventiva richiesta per la concessione della cittadinanza, le vicende penali del coniuge possono assumere rilievo quali elementi storici indicativi dell’affidabilità della richiedente e della compatibilità del suo inserimento nella comunità nazionale.
  • La motivazione di un provvedimento in materia di cittadinanza è sufficiente quando, anche senza una dettagliata esposizione di ogni passaggio, richiama l’istruttoria svolta e rende comprensibili le ragioni essenziali della decisione.
  • Il preavviso di diniego può ritenersi conosciuto quando risulta inserito in un sistema informatico nella disponibilità dell’interessato, ove la concreta conoscibilità del documento non sia contestata e l’interessato non dimostri di essere stato impedito nell’esercizio della partecipazione procedimentale.

Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza italiana

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 3 dicembre 2020, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Svolgimento del procedimento

La richiedente aveva presentato domanda l’8 giugno 2016. Il Ministero aveva comunicato, con preavviso di diniego del 21 settembre 2020, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. La ricorrente non aveva presentato osservazioni nella fase procedimentale. Il diniego era stato successivamente adottato e notificato il 31 dicembre 2020.

Il provvedimento era fondato sugli esiti dell’istruttoria ministeriale, dai quali risultava un precedente penale a carico del marito della richiedente per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, oltre ai reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva sostenuto che il decreto fosse errato e contrastasse con la documentazione prodotta in sede di domanda. Aveva inoltre dedotto di non aver ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e di essere stata, per tale ragione, privata della possibilità di presentare osservazioni.

Il Ministero dell’interno aveva chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Contraddittorio nel procedimento consultivo

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio risultava rispettato nel procedimento relativo al ricorso straordinario. La relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che l’aveva ricevuta il 3 febbraio 2026 senza comunicare di voler presentare osservazioni o controdeduzioni.

Preavviso di diniego e partecipazione procedimentale

La censura concernente la mancata ricezione del preavviso è stata respinta. Secondo la Sezione, il documento risultava inserito nel sistema informatico di cui l’interessata non poteva non essere a conoscenza. La ricorrente non aveva contestato tale circostanza né aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’effettiva impossibilità di conoscere il preavviso o di partecipare al procedimento.

Natura del potere di concessione della cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è strettamente collegata alla tutela dell’interesse pubblico. Essa presuppone la verifica dello status illesae dignitatis del richiedente e della sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale.

Il conseguimento della cittadinanza non è configurato come un diritto soggettivo del richiedente. L’amministrazione deve formulare un giudizio prognostico diretto a escludere possibili condotte future incompatibili con l’ordine e la sicurezza nazionale, con le regole della civile convivenza o con i valori identitari dello Stato.

La valutazione amministrativa presenta inoltre carattere preventivo e cautelativo e può basarsi anche su dati riservati acquisiti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza. In tale ambito, l’obbligo di motivazione può essere calibrato in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Rilevanza delle vicende penali del coniuge

La Sezione ha ritenuto corretta la valutazione ministeriale relativa alle vicende penali del marito della richiedente. Tali vicende sono state considerate, nell’ottica della prevenzione, come fatti storici indicativi dell’attuale inaffidabilità della richiedente e quindi della sua non piena idoneità all’inserimento stabile nella comunità nazionale.

Il decreto aveva spiegato che, qualora la cittadinanza fosse stata concessa alla ricorrente, anche il marito avrebbe potuto divenire cittadino italiano dopo due anni. Inoltre, anche nel caso in cui il marito non avesse acquisito la cittadinanza, la convivenza con la moglie avrebbe potuto renderlo inespellibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, del testo unico sull’immigrazione, relativo al divieto di espulsione dei parenti entro il secondo grado conviventi, nel rispetto del diritto all’unità familiare.

Motivazione e limiti del sindacato

La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente. La funzione della motivazione consiste nel rendere intelligibile il percorso conoscitivo e valutativo seguito dall’amministrazione; non è necessario che siano descritti in modo analitico tutti i passaggi dell’istruttoria, purché siano indicati gli elementi che consentono di comprendere le ragioni della decisione.

Il sindacato del giudice amministrativo sulla concessione della cittadinanza resta limitato ai profili di legittimità, quali il travisamento dei fatti e l’inadeguatezza della motivazione. Non può invece estendersi alla sostituzione della valutazione amministrativa di opportunità con una diversa valutazione giudiziale.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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