Parere n. 517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 20 settembre 2020 di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 20 settembre 2020 di reiezione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato nel 2016 un'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego sostenendo che l'Amministrazione avrebbe attribuito rilievo decisivo a un unico episodio penalmente rilevante, senza considerare adeguatamente il suo stabile inserimento nella comunità italiana. Ha richiamato la lunga permanenza in Italia, il ricongiungimento familiare, il percorso scolastico, l'attività lavorativa stabile, l'acquisto di un'abitazione, il matrimonio e la nascita di due figli. Ha inoltre rappresentato la giovane età, l'isolamento del fatto, l'assenza di violenza e la dedotta prescrizione del reato. Il Ministero dell'Interno ha concluso per il rigetto. Il Consiglio di Stato ha esaminato se la condanna per furto, pur essendo stata impugnata e asseritamente prescritta, potesse legittimamente essere valutata nell'ambito dell'ampia discrezionalità amministrativa propria del procedimento di concessione della cittadinanza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Sebbene il ricorrente non avesse formulato specifici motivi di censura, dalla lettura dell'atto è stata ricavata una doglianza relativa all'insufficiente valutazione della sua posizione complessiva. La Sezione ha riconosciuto che gli elementi personali e familiari dedotti dal ricorrente erano stati prospettati, ma ha ritenuto non irragionevole la valutazione ministeriale fondata sulla condanna del maggio 2015 per furto ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p. La pendenza dell'impugnazione e la dedotta prescrizione non impediscono all'Amministrazione di considerare il fatto e la sentenza come indici di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità. La tenuità del fatto e la giovane età non escludono tale valutazione, poiché rileva anche il segnale di mancato rispetto delle fondamentali norme di convivenza civile. La concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 implica un'ampia discrezionalità e una valutazione complessiva della personalità del richiedente e dell'interesse pubblico, comprendente l'idoneità allo stabile inserimento nella collettività nazionale. La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui possono essere valutati anche fatti oggetto di comunicazione di reato, archiviazione, assoluzione o estinzione del reato, qualora siano ritenuti indicativi di una condotta contraria ai valori di convivenza civile rilevanti per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Le deduzioni formulate nel procedimento e nel ricorso non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'irragionevolezza, l'illogicità o l'arbitrarietà del bilanciamento compiuto dall'Amministrazione.
Osservazioni
Valutazione della condanna penale
La condanna per furto ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p. può essere valutata dall'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza quale indice non irragionevole di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità.
Pendenza dell'impugnazione e prescrizione
Il fatto che la sentenza sia stata impugnata e che il reato sia stato asseritamente prescritto non esclude la legittimità della valutazione amministrativa del fatto e della sentenza.
Giovane età e asserita tenuità del fatto
La giovane età del richiedente, la pretesa tenuità dell'episodio e l'assenza di violenza non impediscono all'Amministrazione di considerare il fatto nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta in materia.
Valutazione complessiva e discrezionalità amministrativa
Gli elementi di integrazione sociale, familiare e lavorativa dedotti dal ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che la valutazione ministeriale fosse irragionevole, illogica o arbitraria.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva della personalità del richiedente, del suo stabile inserimento nella comunità nazionale e dell'interesse pubblico.
art. 624 c.p.
La condanna per il delitto di furto può essere presa in considerazione nel procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
La condanna per il reato contestato può concorrere alla valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
Sussistendo i presupposti di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, devono essere oscurati i dati idonei a identificarlo.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nel parere.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, diretta a valutare complessivamente la personalità del richiedente, il suo stabile inserimento nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori fondamentali della convivenza civile.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono essere valutati fatti penalmente rilevanti anche quando siano oggetto di impugnazione, prescrizione, archiviazione, assoluzione o estinzione del reato, qualora l'Amministrazione li ritenga indicativi di una condotta incompatibile con i valori di convivenza civile, sicurezza nazionale o ordine pubblico.
- La giovane età dell'autore, la pretesa tenuità del fatto, l'assenza di violenza e l'unicità dell'episodio non impongono di per sé l'esclusione del fatto dalla valutazione amministrativa, poiché può assumere rilievo anche il segnale di mancato rispetto delle norme fondamentali della convivenza civile.
- Gli elementi di integrazione familiare, scolastica, lavorativa e patrimoniale del richiedente non determinano automaticamente il diritto alla cittadinanza e devono essere ponderati dall'Amministrazione insieme agli elementi negativi relativi alla condotta personale; il sindacato può censurare la valutazione solo in presenza di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 20 settembre 2020. L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti rilevanti
Il richiedente aveva presentato domanda nel 2016. Il Ministero aveva respinto l'istanza dopo aver rilevato una condanna pronunciata nel maggio 2015 per furto, ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.; la sentenza risultava impugnata.
Nel ricorso il richiedente aveva valorizzato il proprio stabile inserimento in Italia, riferendo di esservi giunto nel 2003 per ricongiungimento familiare, di avere sempre risieduto nel Paese, di aver conseguito un diploma alberghiero, di avere svolto attività lavorativa continuativa come chef e di avere un contratto a tempo indeterminato dal 2017. Aveva inoltre richiamato l'acquisto di un'abitazione, il matrimonio con una cittadina straniera residente in Italia e la nascita di due figli.
Quanto all'episodio penale, lo aveva descritto come un fatto isolato, commesso in età giovanile, non violento e collegato a una condizione emotiva fragile dovuta alla lontananza dalla famiglia. Aveva altresì sostenuto che il procedimento fosse prescritto.
Posizione processuale e istruttoria
Il Ministero dell'Interno ha depositato la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso. La relazione è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
La Sezione ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato specifici motivi di censura. Tuttavia, dalla lettura dell'atto, ha ricavato una doglianza relativa all'insufficiente valutazione della sua posizione complessiva.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa. La decisione non si fonda soltanto sulla verifica di requisiti formali, ma implica una valutazione complessiva della personalità del richiedente, dello stabile inserimento nella collettività nazionale e dell'interesse pubblico.
Il riconoscimento della cittadinanza comporta una valutazione di opportunità politico-amministrativa riferita anche alla capacità del richiedente di rispettare i valori fondamentali della convivenza civile.
Rilevanza della condanna penale
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo che il Ministero valutasse la condanna per furto come elemento indicativo di possibile inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità.
In particolare, la Sezione ha affermato che:
- la pendenza dell'impugnazione della sentenza non impedisce la valutazione amministrativa del fatto;
- la dedotta prescrizione del reato non esclude tale valutazione;
- la giovane età, la pretesa tenuità dell'episodio e l'assenza di violenza non rendono irrilevante il fatto;
- può assumere rilievo non soltanto l'intensità del dolo, ma anche il segnale di mancato rispetto delle norme fondamentali della convivenza civile.
Secondo il parere, l'Amministrazione può prendere in considerazione anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, archiviazione, assoluzione o estinzione del reato, quando li ritenga comunque indicativi di una condotta di vita contraria ai valori rilevanti per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.
Valutazione degli elementi di integrazione
Gli elementi familiari, scolastici, lavorativi e patrimoniali rappresentati dal richiedente sono stati posti in relazione con l'episodio penale. La Sezione ha però ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a dimostrare l'illegittimità del diniego.
Le valutazioni dell'Amministrazione sono state giudicate non irragionevoli, non illogiche e non arbitrarie. Non è stato quindi ravvisato un vizio nel contemperamento tra l'interesse pubblico alla verifica dell'affidabilità del richiedente e gli interessi personali connessi al suo percorso di integrazione.
La Sezione ha richiamato, quale conferma dell'orientamento, anche Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 386, secondo cui l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone un'ampissima discrezionalità dell'Amministrazione e una valutazione dell'idoneità dell'istante a rispettare i valori di convivenza civile.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere respinto. Il diniego ministeriale è stato ritenuto immune dalle censure deducibili dal ricorso, poiché la valutazione della condanna penale e il bilanciamento con gli elementi di integrazione del richiedente non risultano irragionevoli o arbitrari.
È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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