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Sentenza

Sentenza n. 3132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il provvedimento prefettizio di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato dinanzi al TAR il provvedimento del Prefetto di Roma che aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, ritenendo insufficiente il reddito dichiarato negli anni d’imposta 2018 e 2019. In primo grado erano stati dedotti l’incompetenza della Prefettura a decidere nel merito e il difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione considerato adeguatamente la complessiva situazione reddituale, inclusi il trattamento di fine rapporto e l’indennità di disoccupazione. Il TAR aveva respinto la censura di incompetenza, ma aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo che la temporanea flessione reddituale dovesse essere valutata alla luce della storia economica complessiva del richiedente e imponesse una motivazione aggravata. Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza sostenendo che la Prefettura avesse correttamente applicato le circolari ministeriali, considerando insufficienti i redditi per due delle tre annualità rilevanti. Secondo l’Amministrazione, l’aggiornamento dei redditi sarebbe stato possibile soltanto dopo quattro anni dalla presentazione della domanda, ai sensi della circolare ministeriale del 18 aprile 2023; una diversa soluzione avrebbe aggravato il procedimento e ampliato indebitamente la discrezionalità amministrativa. Il richiedente si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo il motivo relativo all’incompetenza della Prefettura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento del provvedimento prefettizio. Ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un ampio margine di discrezionalità dell’Amministrazione centrale e che il requisito reddituale deve permanere sino al giuramento. I parametri quantitativi utilizzati dall’Amministrazione, collegati ai limiti per l’esenzione dalla spesa sanitaria, sono legittimi e costituiscono indicatori idonei della capacità del richiedente di mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività. Tuttavia, il triennio antecedente alla domanda non può essere applicato in modo meccanico quando il procedimento si protragga oltre il termine previsto per la sua conclusione. Poiché la domanda era stata presentata il 2 ottobre 2020 e il provvedimento prefettizio era intervenuto il 7 dicembre 2023, la Prefettura avrebbe dovuto considerare l’integrazione documentale e i dati reddituali più aggiornati, riferiti al periodo antecedente all’adozione del provvedimento. La previsione della circolare del 18 aprile 2023, che disciplina l’attualizzazione dei redditi sufficienti dopo quattro anni dalla domanda, non impedisce l’aggiornamento dei redditi inizialmente insufficienti quando il procedimento sia ritardato, anche prima del decorso del quadriennio. Tale esigenza è particolarmente rilevante nella fase preliminare di verifica dell’ammissibilità, poiché il decreto prefettizio di inammissibilità non impedisce la ripresentazione immediata della domanda, diversamente dal diniego ministeriale, che preclude la riproposizione per cinque anni. La Prefettura non può invece svolgere valutazioni discrezionali sull’integrazione complessiva dello straniero, riservate all’Amministrazione centrale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Attribuisce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 1 d.P.R. 362/1994

    Disciplina la presentazione della domanda di cittadinanza e la documentazione da allegare; il comma 4 consente al Ministro dell’Interno di prescrivere ulteriori documenti.

  • art. 3 d.P.R. 362/1994

    Prevede il termine di 730 giorni per la definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Impone che le condizioni richieste per la proposizione della domanda permangano sino alla prestazione del giuramento.

  • art. 3 d.l. 382/1989

    Fornisce i parametri quantitativi utilizzati dall’Amministrazione per individuare la soglia minima di reddito rilevante ai fini della cittadinanza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi di primo grado non esaminati o assorbiti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, i parametri quantitativi ministeriali relativi al reddito costituiscono criteri legittimi di valutazione della capacità del richiedente di mantenere sé e la propria famiglia senza gravare sulla collettività, ma non possono essere applicati in modo meramente automatico e avulso dall’andamento complessivo della situazione economica.
  • Quando il procedimento di concessione della cittadinanza si protrae oltre il termine previsto per la sua definizione, l’Amministrazione deve considerare, ai fini della valutazione del requisito reddituale, i dati economici più aggiornati disponibili e l’eventuale documentazione integrativa prodotta dall’interessato, anche prima del decorso del termine quadriennale previsto da una circolare per l’attualizzazione dei redditi sufficienti.
  • La disciplina dell’attualizzazione dei redditi prevista per i casi di sufficienza reddituale non impedisce l’aggiornamento della situazione economica quando i redditi inizialmente risultino insufficienti e il ritardo procedimentale renda più rappresentativo il triennio antecedente all’adozione del provvedimento.
  • Nella fase preliminare di verifica dell’ammissibilità della domanda, la Prefettura può accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi e documentali, ma non può sostituirsi all’Amministrazione centrale nelle valutazioni discrezionali relative alla complessiva integrazione dello straniero e all’opportunità della concessione della cittadinanza.
  • La permanenza del requisito reddituale sino al giuramento non autorizza l’Amministrazione a ignorare i miglioramenti della situazione economica intervenuti durante un procedimento ritardato; i tempi dell’azione amministrativa devono operare, ove possibile, in senso favorevole al richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini del procedimento e silenzioResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaIncompetenza

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