Cassazione Civile, Ordinanza n. 12030/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta da un difensore di fiducia della persona offesa, costituitasi parte civile in un procedimento penale contro terzi, avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, aumentando l’importo liquidato a Euro 2.334, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione, ritenendo che la mancata costituzione della controparte non avesse aggravato l’attività difensiva. La ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell’art. 11 Cost., sostenendo che la contumacia del Ministero non può essere valorizzata come giusto motivo per compensare le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura sulle spese. Ha affermato che la contumacia costituisce condotta processualmente neutra e quindi non integra, di per sé, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. per la compensazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’accoglimento solo parziale di una domanda unica non configura reciproca soccombenza, sicché non consente la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della controparte, ma può giustificare al più una compensazione, nei limiti di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
Norma posta a fondamento dell’opposizione al provvedimento di liquidazione delle competenze professionali.
Richiamato dalla ricorrente in tema di regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la contumacia della controparte non è sufficiente a integrarle.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata dalla decisione sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Vizio dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 11 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza ulteriore specificazione del suo contenuto applicativo nel testo.
Massime di principio
- La contumacia della parte resistente è condotta processualmente neutra e non può, da sola, costituire grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
- L’accoglimento solo parziale di un’unica domanda non integra reciproca soccombenza; in tal caso la regolazione delle spese non può tradursi nella condanna della parte vittoriosa in favore della parte soccombente, ma al più in una compensazione totale o parziale quando ne ricorrano i presupposti legali.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali, la statuizione sulle spese deve rispettare i criteri legali di soccombenza e di compensazione, senza attribuire rilievo decisivo alla sola mancata costituzione della controparte.
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