Cassazione Civile, Ordinanza n. 28423/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda la riacquisizione, da parte di un consorzio industriale, di un'area inserita nel piano di sviluppo industriale e già assegnata a un terzo, poi trasferita a titolo oneroso alla società ricorrente. La società ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione alla stima operata dal consorzio ai sensi dell'art. 63, comma 3, L. n. 448/1998. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 63 cit., sostenendo che la norma si applicherebbe solo al "riacquisto" di aree direttamente assegnate dal consorzio, non anche ad aree acquistate da un terzo privato. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre per violazione dell'art. 63 cit. in relazione agli artt. 32 T.U. espropriazione, 2, 42 e 117 Cost., art. 1 Prot. addizionale CEDU e art. 17 Carta UE, che, avendo natura espropriativa il procedimento, l'indennità avrebbe dovuto essere commisurata al valore di mercato e non al prezzo attualizzato di acquisto. In memoria è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 63, comma 3, L. n. 448/1998 si applica anche quando l'area sia pervenuta all'attuale proprietario per atto tra privati, perché ciò che rileva è l'inclusione del fondo nel piano industriale e la mancata realizzazione dello stabilimento entro il termine previsto. Ha conseguentemente disatteso anche il secondo motivo, poiché il criterio del prezzo attualizzato è quello espressamente previsto dalla norma applicabile. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, osservando che la disciplina realizza la funzione sociale della proprietà ex art. 42, comma 3, Cost. e non viola il principio di eguaglianza, trattandosi di una potestà ablativa ad utilità pubblica predefinita diversa dalla ordinaria espropriazione per pubblica utilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 63, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448
prezzo attualizzato di acquisto delle aree
La disposizione si applica anche alle aree acquistate da terzi privati, non solo a quelle originariamente assegnate dal consorzio; il presupposto è l'inclusione dell'area nel piano industriale e la mancata realizzazione dello stabilimento nel termine previsto.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato solo come parametro comparativo rispetto al diverso criterio indennitario previsto dalla norma speciale; non è stato ritenuto applicabile in via diretta.
art. 42 Cost.
funzione sociale della proprietà
La disciplina consortile è letta come attuazione della funzione sociale della proprietà, idonea a giustificare la potestà ablativa e il criterio indennitario speciale.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale, ma non accolto quale base della censura.
art. 117 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai parametri convenzionali e UE, ma la censura è stata respinta.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la specialità della disciplina e la finalità pubblica perseguita.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato contrasto con la disciplina applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle procedure di riacquisizione previste dalla disciplina dei consorzi industriali, il termine "riacquisto" non va inteso in senso meramente letterale: la norma si applica anche se l'area sia stata acquistata dal privato da un terzo, purché il bene sia incluso nel piano industriale e ricorrano gli altri presupposti legali.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina speciale conta la destinazione funzionale dell'area e la mancata realizzazione dell'intervento industriale entro il termine previsto, non la provenienza del titolo di acquisto in capo all'attuale proprietario.
- Quando la legge speciale prevede espressamente il criterio del prezzo attualizzato di acquisto delle aree, tale criterio prevale sul valore venale di mercato e non può essere sostituito in via interpretativa con quello ordinario dell'espropriazione.
- La potestà di riacquisizione esercitata dal consorzio industriale è qualificata come misura ablativa funzionale a un'utilità pubblica predefinita e coerente con la funzione sociale della proprietà, sicché non integra, di per sé, una violazione dei parametri costituzionali e convenzionali invocati.
- La diversa posizione del proprietario inciso dalla disciplina consortile rispetto al soggetto espropriato per la realizzazione di un'opera pubblica esclude l'automatica applicazione del regime indennitario proprio dell'espropriazione ordinaria.
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