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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33600/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura meramente fattuale delle censure, dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove e del trattamento sanzionatorio, e sulla correttezza della motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che i giudici di merito avessero male valutato il compendio probatorio, in particolare le dichiarazioni testimoniali. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già dato conto di elementi rilevanti ostativi al riconoscimento delle attenuanti, tra cui i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche per delitti contro il patrimonio.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    indica il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, oggetto della censura in cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto logicamente motivato dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Cassazione è limitato alla congruità, coerenza e logicità della motivazione.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, la risoluzione di contrasti testimoniali e la scelta tra diverse versioni dei fatti appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione tramite ricorso per cassazione, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell'imputato, senza dover confutare espressamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando, pur formalmente denunciando un vizio di motivazione, tende in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o una diversa apprezzamento degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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