Cassazione Penale, Ordinanza n. 10388/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi, aspecifici e privi di critica argomentata al provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso si denunciava, in sostanza, mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano reiterative di censure già esaminate e respinte in appello, generiche e aspecifiche, perché non si confrontavano con le puntuali ragioni della sentenza impugnata, in particolare sull'identificazione del prevenuto come cliente del tassista, sul tema dell'imputabilità e sulla valutazione delle prove testimoniali e peritali. La sentenza di merito aveva inoltre spiegato che il fatto non era riconducibile a un reato d'impeto, ma appariva programmato e organizzato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata della decisione impugnata; la mancanza di specificità rende il motivo inidoneo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la genericità o aspecificità delle doglianze comporta inammissibilità.
- La denuncia di vizi motivazionali è inammissibile quando si traduce in una critica astratta o confutativa che non evidenzi reali illogicità emergenti dal testo della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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