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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08839/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo congruo sia sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sia sul diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso investiva due profili: da un lato il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; dall'altro il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, evidenziando che la motivazione della corte territoriale era congrua e conforme a diritto e che il ricorrente non si era effettivamente confrontato con essa.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, cioè di valore economico pressoché irrisorio, da valutare non solo in base al valore della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, se congruamente motivato anche con riferimento ad alcuni soli parametri di commisurazione della pena, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e correttamente ancorata ai parametri di commisurazione della pena.
  • Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il pregiudizio non sia lievissimo; la valutazione deve considerare non solo il valore economico della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti dannosi per la persona offesa.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o non specifiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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