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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42852/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di custodia cautelare nell'ambito di un procedimento penale per stupefacenti e altri reati, dalla quale il ricorrente è stato poi assolto. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte della riparazione aveva interpretato in modo illogico la nozione di causa ostativa riconducibile a dolo o colpa grave: secondo il ricorrente la Corte si era limitata a dichiarare mendaci le ritrattazioni di una fonte testimoniale senza fornire adeguata prova di subornazione o contatto con la fonte di prova e sostanzialmente aveva sovrapposto valutazioni probatorie proprie a quelle già compiute nel giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che il giudizio di riparazione è totalmente autonomo rispetto al giudizio penale e che deve operarsi una valutazione ex ante per accertare se il comportamento dell'imputato, con dolo o colpa grave, abbia concorso a creare la falsa apparenza della sua responsabilità, giustificando così la misura cautelare. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva rilevato elementi indiziari consistenti, tra cui dichiarazioni della persona offesa e di una teste che attestavano frequenti rapporti del Bruni con persone dedite al traffico di stupefacenti e comportamenti di violenza. Tali frequentazioni e condotte sono state ritenute macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse all'adozione della misura, integrando colpa grave e quindi ostando al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma rilevante per la domanda di riparazione; la nozione di causa ostativa riconducibile a dolo o colpa grave va valutata in base ai principi sopra esposti e con riferimento alla condotta del ricorrente che abbia concausato l'apparenza della fondatezza delle accuse

  • Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Principio sulla autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e sulla possibilità di escludere l'indennizzo quando l'incolpato abbia dato causa alla custodia con condotta dolosa o gravemente colposa

  • Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Conferma che la valutazione per la riparazione deve essere ex ante e considerare se il quadro indiziario poteva indurre l'apparenza della fondatezza delle accuse

  • Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)

    Sottolinea l'autonomia del giudizio di riparazione e l'uso di parametri di valutazione differenti rispetto al giudizio di merito

  • Sez. 4, Sent. n. 3359 del 22/09/2016 (La Fornara)

    Indica che la valutazione della colpa grave nel giudizio per riparazione non mira ad accertare la sussistenza di reato, ma se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito

  • Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta)

    Affermato che possono essere rilevati fatti emersi nel giudizio penale anche se questi non hanno portato a una condanna, ai fini dell'accertamento della colpa grave nel giudizio di riparazione

  • Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione può basarsi su fatti accertati o non negati nel giudizio di merito per escludere il diritto alla riparazione in presenza di dolo o colpa grave

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e si basa su una valutazione ex ante della condotta del detenuto rispetto all'apparenza di responsabilità
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che la condotta del richiedente abbia, per dolo o per colpa grave, contribuito a creare la falsa rappresentazione della commissione del reato che ha giustificato la custodia
  • Le frequentazioni ambigue con soggetti dediti a traffici illeciti o comportamenti violenti possono costituire elemento di colpa grave se, valutati secondo ordinarie regole di esperienza, creano una situazione idonea a far intervenire l'autorità giudiziaria
  • La ritrattazione di una testimonianza non è di per sé sufficiente a escludere che il richiedente abbia contribuito alla falsa apparenza; occorre valutare se vi siano prove di subornazione o contatti diretti che dimostrino responsabilità, ma l'assenza di tali prove non impedisce comunque al giudice della riparazione di valutare in via autonoma il quadro probatorio
  • La funzione dell'indennizzo è riparatoria e solidaristica: non può applicarsi se l'indennizzo vanificherebbe il principio di autoregolazione della responsabilità personale in presenza di condotte gravemente colpose
  • Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori disponibili e non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale di merito; tuttavia non può ignorare il quadro indiziario emerso nel processo

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