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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34561/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 18 febbraio 2026 pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su concorde richiesta delle parti, aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 24 luglio 2025, resa in abbreviato: aveva riqualificato il fatto del capo 4 nell'ipotesi originaria di rapina aggravata, rideterminato la pena concordata, revocato la dichiarazione di abitualità nel reato e la conseguente assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, confermando nel resto la condanna. Le imputazioni confermate riguardavano: insolvenza fraudolenta (capo 1); percosse e minaccia aggravata (capo 2); danneggiamento aggravato (capo 3); al capo 4 lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e rapina aggravata; al capo 5 lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; al capo 6 diffamazione, minaccia aggravata e aggravante di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Il difensore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 129 c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per minaccia e percosse del capo 2 per mancanza di una valida querela, poiché il verbale denominato di ricezione della querela non conteneva un'espressa richiesta di punizione e la riserva di costituirsi parte civile non sarebbe stata sufficiente. La stessa questione, già prospettata in appello anche per la diffamazione del capo 6, è stata ritenuta implicitamente rinunciata quando l'imputato ha concordato una pena riferita a tutti i reati contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, aderendo al concordato sulla pena esteso a tutti i reati, l'imputato avesse rinunciato al motivo d'appello relativo alla condizione di procedibilità; la rinuncia ha sottratto la questione alla cognizione del giudice d'appello, sicché non era proponibile in cassazione la censura relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza di concordato in appello, sono proponibili censure riguardanti la formazione dell'accordo, il consenso del pubblico ministero, la difformità della decisione rispetto all'accordo, l'illegalità della pena e, secondo le Sezioni Unite, la prescrizione maturata prima della sentenza; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle altre condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato ai vizi dell'accordo o della sua recezione, alla pena illegale e alle ulteriori ipotesi ammesse; non consente di riproporre motivi d'appello rinunciati né, di regola, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    In sostanza, se l’imputato ha appellato la sentenza sostenendo l’assenza di una formale querela che renderebbe improcedibili alcuni dei reati in contestazione (questione controversa nel caso in esame) e successivamente, per ottenere il concordato sulla pena, ha sostanzialmente rinunciato a quei motivi, entra in gioco il principio devolutivo nel giudizio di appello con la conseguenza che la rinuncia ha sottratto la valutazione di quel punto alla cognizione della Corte territoriale.

    La deduzione della mancanza della querela, quando formulata come motivo d'appello e poi rinunciata mediante il concordato sulla pena, non impone al giudice d'appello di riesaminare la questione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; il punto è sottratto alla cognizione devoluta e non può essere riproposto in cassazione come censura sulla mancata pronuncia di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen.

    La norma è indicata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte dichiara inammissibile la censura perché riguarda una questione d'appello implicitamente rinunciata con il concordato.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, l'imputato che concordi una pena riferita a tutti i reati contestati rinuncia ai motivi d'appello incompatibili con l'accordo; la rinuncia sottrae le relative questioni alla cognizione del giudice d'appello.
  • Dopo il concordato in appello non è ammissibile riproporre in cassazione doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza per la prescrizione maturata prima della sentenza di concordato.
  • Contro la sentenza di concordato in appello sono proponibili, tra l'altro, censure sui vizi di formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto alla richiesta e sull'applicazione di una pena illegale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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