Cassazione Penale, Ordinanza n. 40051/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Lucca, deducendone l'abnormità per asserita carenza assoluta di motivazione: secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe meramente apparente e non consentirebbe di comprendere le ragioni dell'archiviazione. La Corte esamina il motivo alla luce dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite sull'abnormità e rileva che l'ordinanza di archiviazione è un provvedimento previsto e disciplinato dal codice di rito; inoltre, dopo la riforma del 2017, tale provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma soltanto reclamabile nei casi di nullità previsti dalla disciplina del reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'abnormità, escludendo sia l'abnormità strutturale sia quella funzionale dell'ordinanza di archiviazione. Ha inoltre affermato che, per le ordinanze di archiviazione emesse dopo la legge n. 103 del 2017, il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione ma il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. nei soli casi previsti. Conseguentemente, il ricorso diretto in cassazione è stato qualificato come impugnazione proposta avverso provvedimento non impugnabile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per le ordinanze di archiviazione emesse dopo la legge n. 103 del 2017 il rimedio ordinario è il reclamo, non il ricorso per cassazione; il reclamo è ammesso nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.
Richiamato quale parametro dei casi di nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando è proposta contro un provvedimento non impugnabile.
La Corte indica che, nei casi di inammissibilità del ricorso contro ordinanza di archiviazione non impugnabile per cassazione, la declaratoria può avvenire de plano.
La riforma è richiamata come spartiacque per il nuovo regime di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione.
Massime di principio
- È abnorme solo il provvedimento processuale che, per singolarità o stranezza, sia avulso dal sistema o, pur astrattamente legittimo, sia adottato fuori dei casi consentiti e determini una stasi irrimediabile del procedimento.
- L'ordinanza di archiviazione, essendo espressamente prevista dal codice di procedura penale, non è abnorme in senso strutturale; la sola contestazione della motivazione non la trasforma in atto abnorme.
- Dopo la riforma del 2017, l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP non è ordinariamente ricorribile per cassazione; il rimedio esperibile è il reclamo nei limiti e per i vizi tassativamente previsti.
- L'impugnazione proposta per cassazione contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso avverso un'ordinanza di archiviazione non impugnabile può essere dichiarata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39991/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40001/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40002/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40003/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40004/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40007/2025 del 12/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →