Cassazione Penale, Sentenza n. 41817/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2023 con cui il Tribunale di Marsala ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 19/11/2018 (divenuta irrevocabile il 15/12/2021). Il Tribunale aveva motivato la revoca sulla base della reiterazione del beneficio, rilevando che il beneficio era stato precedentemente concesso in due occasioni e ricorrendo pertanto cause ostative ex art.164 cod.pen. Il ricorrente ha dedotto errore di fatto e di diritto: in particolare ha sostenuto che nella sentenza del 15/06/2021 (irrevocabile il 29/10/2021) non era stata concessa la sospensione condizionale, per cui non sarebbero sussistite le condizioni che hanno portato alla revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, pur rilevando la necessita di rettificare la motivazione della decisione impugnata. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la reiterazione della sospensione condizionale della pena, in caso di nuova condanna, è ammissibile solo se tra la prima condanna con pena sospesa e la successiva non intervengano condanne intermedie; la presenza di condanne intermedie dimostra la proclività a delinquere e rende immotivata una nuova prognosi favorevole. Nel caso di specie tale criterio giustifica la revoca disposta dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferita come disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; nella decisione viene interpretato in senso ostativo quando, nella ricorrenza del beneficio, sussistono condanne intermedie che evidenziano la proclività a delinquere del condannato
Giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, rv 278100)
Richiamata come costante indirizzo interpretativo: la sospensione condizionale della pena può essere nuovamente concessa soltanto se non sono intervenute condanne intermedie tra la prima sospensione e la nuova condanna; altrimenti la reiterazione del beneficio non deve essere accordata
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena può essere reiterata solo se fra la prima concessione e la successiva condanna non sono intervenute condanne intermedie; la presenza di condanne intermedie indica una proclività a delinquere che ostacola una nuova prognosi favorevole.
- Se la revoca della sospensione si fonda su un fatto storico (ad esempio la numero di precedenti concessioni), il ricorrente deve provare concretamente l'errore di fatto; tuttavia la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione se il risultato sostanziale resta comunque giustificato dal quadro probatorio e giuridico.
- Nel valutare la ragionevolezza della revoca il giudice applica sia la norma di legge sia il principio giurisprudenziale sulla reiterazione: anche un errore formale nella motivazione non comporta sempre l'annullamento se la situazione di fatto rientra comunque nelle cause ostative.
- In prospettiva difensiva, quando si contesta la revoca della sospensione condizionale conviene documentare con chiarezza quali decisioni hanno effettivamente concesso il beneficio e quali decisioni hanno comportato condanne intermedie, per dimostrare l'assenza delle condizioni ostative.
- La condanna alle spese processuali del ricorrente segue normalmente il rigetto del ricorso in Cassazione.
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