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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08990/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano di merito e tendevano a una diversa lettura delle prove senza specifica denuncia di travisamenti; ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a dieci mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'attribuibilità del fatto a suo carico sarebbe stata affermata sulla base di elementi casuali e non univoci, soprattutto sotto il profilo soggettivo; ha inoltre richiamato il proscioglimento degli amministratori di una delle società emittenti le fatture contestate. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, già compiutamente valutate dal giudice di merito, senza evidenziare specifici travisamenti. La sentenza impugnata era stata ritenuta congrua nell'affermare che le fatture usate nella dichiarazione per conto di una società erano soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello, che l'imputato ne era consapevole per il suo ruolo societario e per la tempistica della dichiarazione successiva al sequestro e alla discovery delle indagini, e che anche le ulteriori fatture provenienti da altra società erano inserite in un analogo circuito fraudolento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 74 del 2000

    La contestazione riguardava la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non riconsidera il merito della responsabilità già affermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una alternativa lettura delle risultanze di merito, se non nei limiti della deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo puntuale e congruo la natura soggettivamente inesistente delle fatture e la consapevolezza dell'imputato, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.
  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti, la prova del dolo può essere desunta anche dal ruolo societario dell'agente, dal contesto fraudolento complessivo e dalla sequenza temporale degli atti compiuti rispetto agli sviluppi delle indagini.
  • Il proscioglimento di soggetti terzi collegati alle società emittenti non è di per sé sufficiente a scardinare la responsabilità dell'utilizzatore, se la motivazione di merito ha autonomamente fondato la consapevolezza dell'inesistenza delle fatture.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in presenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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