Cassazione Penale, Ordinanza n. 12460/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha applicato a un imputato la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 40.000 di multa per detenzione e cessione, in quattro occasioni, di eroina confezionata in dosi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo: nullità della sentenza e/o carenza di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la responsabilità dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 anziché ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il ricorso fosse proponibile solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza). La censura proposta, invece, investiva profili motivazionali e di merito incompatibili con il rito pattizio. La Corte ha aggiunto che il giudice di merito aveva dato conto delle risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell'assenza di ragioni per una diversa qualificazione giuridica o per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata de plano; al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di sostanza stupefacente; la Corte richiama la contestazione originaria ma non entra nel merito della qualificazione
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma invocata dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto
Censura difensiva evocata in tema di motivazione e valutazione delle risultanze, ritenuta non scrutinabile nei limiti del ricorso contro patteggiamento
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la natura pattizia del rito limita i motivi di ricorso
Prevede che, per le sentenze di patteggiamento impugnate nei ricorsi successivi al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per specifici motivi tassativi
art. 1, comma 51, l. n. 103 del 23 giugno 2017
Richiamato per il regime temporale di applicazione dei limiti al ricorso introdotti dal 3 agosto 2017
La Corte ribadisce che la motivazione sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi per una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente un richiamo anche implicito alla verifica svolta
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano, senza formalità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato indirettamente come possibile qualificazione più lieve del fatto, ma non esaminato nel merito per preclusione processuale
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è delimitato ai motivi espressamente consentiti dalla legge: non sono deducibili censure che mirino a riaprire il merito dell'accordo o a contestare l'impianto accusatorio accettato dall'imputato.
- La natura pattizia del patteggiamento comporta che chi richiede la pena concordata rinuncia, salvo i casi consentiti, a contestare in cassazione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove poste a base della sentenza.
- La motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento può essere sintetica; occorre una motivazione specifica solo quando dagli atti emergano concreti elementi idonei a imporre una causa di non punibilità o un proscioglimento.
- La doglianza sulla diversa qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo trasformarsi in una contestazione generale del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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